Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7216 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 30/03/2011), n.7216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende giusta procura alle

liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato-

avverso il decreto n. R.G. 513/09 della CORTE D’APPELLO di MILANO

dell’1/7/09, depositato il 14/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– Che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

Con decreto emesso il 14 luglio 2009 la Corte d’appello di Milano rigettava il ricorso presentato dal signor C.R. volto d’ottenere l’equa riparazione, ex art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per la violazione del termine ragionevole del processo da lui proposto dinanzi al T.a.r.

del Lazio con ricorso depositato il 21 agosto 2000 e tuttora pendente.

Motivava che l’irragionevole durata poteva essere fatta valere solo a partire dal deposito dell’istanza di prelievo, che nella specie il C. aveva omesso.

Avverso il provvedimento non notificato, il sig. C. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 25 Febbraio 2010, deducendo la violazione dell’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 dal momento che la violazione del termine ragionevole in un processo amministrativo prescindeva dall’istanza sollecitatoria di prelievo.

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso appare manifestamente fondato.

La presentazione dell’istanza di prelievo può avere rilievo solo ai fini della liquidazione del danno subito dalla parte che l’abbia omessa o ritardata; ma non per il computo della durata del processo (Cass., sez. unite, 23 Dicembre 2005 n. 28507; Cass., sez. 1, 16 Novembre 2006 n. 24438; Cass., sez. 1, 14 Novembre 2006 n. 24258).

Il decreto deve quindi essere cassato.

In carenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, si può procedere alla decisione nel merito e condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’equo indennizzo per sei anni di ritardo irragionevole, liquidato in complessivi Euro 5.250,00 con gli interessi legali dalla domanda.

La Corte Europea (con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 Novembre 2004) ha infatti individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo; ma il suddetto parametro ordinario può subire, peraltro, una riduzione contenuta quando, come nella specie, la posta in giuoco sia modesta ed il ritardo non superiore al triennio.

Nel caso in esame, appare quindi giustificata, in forza dei criteri suesposti, la liquidazione di un minor indennizzo annuo di Euro 750,00 per il primo triennio di ritardo e di Euro 1.000,00 per il successivo, tenuto conto del progressivo intensificarsi del patema d’animo, secondo l’id quod plerumque accidit, col trascorrere del tempo di pendenza del processo.

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata al difensore della parte ricorrente, che ha depositato una memoria;

– che all’udienza del in camera di consiglio il P.G. non ha mosso rilievi critici alla relazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– Che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

– che il ricorso dev’essere dunque accolto, con la conseguente condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 5.250,00 con gli interessi legali dalla domanda;

oltre alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 5.250,00 in favore di C. R., con gli interessi legali dalla domanda;

– condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1140,00, di cui Euro 50,00 per spese ed Euro 600,00 per diritti, e della fase di legittimità, liquidate in complessivi Euro 965,00, di cui Euro 865,00 per onorari; oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA