Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7216 del 25/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 25/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 25/03/2010), n.7216
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
F.C., residente a (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 16/26/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano – Sezione n. 26, in data 17/01/2007, depositata
il 02 aprile 2007;
Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di Consiglio del
23 febbraio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 13269/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 16/26/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 26, il 17.01.2007 e DEPOSITATA il 02 aprile 2007. Con tale decisione, la C.T.R., ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per l’anno 2003, è affidato ad un mezzo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4 ed 8.
3 – L’intimato non ha svolto difese in questa sede.
4 – La CTR ha giustificato la decisione impugnata rilevando che, nel caso, la struttura predisposta dal ricorrente nello svolgimento della propria attività non eccede la normale dotazione di un qualsiasi professionista ed, altresì, che il supporto organizzativo rilevato appare poi strettamente collegato e dipendente dalla figura del soggetto gerente, senza il cui contributo l’attività professionale relativa non presenta autonoma capacità di funzionamento.
5 – Il mezzo, come evidente dal relativo tenore, investe solo la seconda delle due distinte rationes decidendi, – ciascuna di per se sufficiente a sorreggere la soluzione adottata – e non anche la prima, basata sull’insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione; ciò stante, essendo il ricorrente tenuto ad impugnarle entrambe, il ricorso, sembra, non possa sfuggire ad una declaratoria di inammissibilità, sia per mancata impugnazione della prima ratio (Cass. n. 21490/2005, n. 5553/1981, n. 3236/1985), sia per inconferenza del quesito (Cass. SS.UU. n. 36/2007, n. 20360/2007).
6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti – per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione con il relativo rigetto per inammissibilità, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato e che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010