Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7216 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/03/2021, (ud. 08/09/2020, dep. 15/03/2021), n.7216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5943/2015 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

107, presso lo studio dell’avvocato OSVALDO VERRECCHIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO MARIA ISIDORI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, MATANO GIUSEPPE, DE ROSE

EMANUELE, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

contro

F.P., FI.RO.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 36/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 09/01/2015 r.g.n. 550/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

Che:

1. con sentenza in data 9 gennaio 2015, la Corte di Appello di L’Aquila, sezione civile, ha confermato la sentenza del locale Tribunale, di rigetto della domanda per la declaratoria di falsità del verbale di accertamento ispettivo, redatto da funzionario dell’INPS con l’acquisizione della dichiarazione rilasciata da Fi.Ro., e del quale si contestava la redazione nella sede aziendale e alla presenza dell’attuale ricorrente, al fine di invalidare il procedimento di recupero contributivo, pari a Lire 43.512.952, per indebiti sgravi contributivi e fiscalizzazione in riferimento alla predetta Fi.;

2. per la Corte di merito le circostanze relative al luogo in cui si era svolta l’audizione e all’eventuale presenza del datore di lavoro erano estranee alle finalità probatorie dell’atto ispettivo; la cartella esattoriale emessa in seguito a detto accertamento era divenuta definitiva al formarsi del giudicato sulla sentenza di rigetto dell’opposizione; l’errata indicazione del luogo in cui il verbale era stato redatto costituiva mero errore materiale; infine, la questione relativa all’incompetenza territoriale degli ispettori verbalizzanti andava fatta valere in sede di opposizione a cartella;

3. avverso tale sentenza R.G. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l’INPS, con controricorso;

4. con i motivi di ricorso il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per avere la Corte territoriale omesso di verificare la rilevanza della circostanza dell’assunzione delle informazioni da Fi.Ro. allorchè non era più dipendente del ricorrente e violazione degli artt. 100,221 c.p.c., e D.L. n. 463 del 1983, art. 3, per avere la Corte affermato l’estraneità della questione in ordine all’incompetenza dei funzionari accertatori al giudizio di accertamento del falso;

5. il ricorso è da rigettare;

6. i motivi di censura avverso la sentenza di gravame – resa, come esposto nei paragrafi che precedono, nel giudizio civile per la declaratoria di falsità del verbale di accertamento ispettivo – si risolvono nella richiesta di un nuovo apprezzamento sulla decisività del documento del tutto esulante dal giudizio di querela di falso in cui l’interesse ad agire è volto al conseguimento di una giuridica certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chi abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso;

7. segue, coerente, la condanna alle spese del giudizio;

8. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.230,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

 

 

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