Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7216 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 04/03/2022), n.7216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19478-2020 proposto da:

D.E., rappresentato e difeso dall’avv. ANGELO RANELI, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il

01/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato, il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso proposto da D.E. avverso il provvedimento della Commissione territoriale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.E., affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non credibile il racconto del richiedente la protezione, senza tener conto della condizione di violenza ed insicurezza generalizzata esistenti in Gambia, suo Paese di origine.

La censura è inammissibile sotto entrambi i profili.

Per quanto attiene alla valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero, essa costituisce un apprezzamento di fatto, censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c) (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019, Rv. 654674; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020, Rv. 658017; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020, Rv. 658237). Nel caso in cui il racconto non sia ritenuto credibile, è esclusa la necessità per il giudice di merito di operare ulteriori accertamenti in relazione alla sussistenza delle ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 28862 del 12/11/2018, Rv. 651501; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8367 del 29/04/2020, Rv. 657595; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16925 del 11/08/2020, Rv. 658940).

Nel caso di specie, il Tribunale ha ampiamente motivato circa la non credibilità della situazione che avrebbe dato luogo all’abbandono della patria, evidenziando anche le contraddizioni in cui è incorso il richiedente in occasione della narrazione della sua vicenda personale nei diversi momenti del procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento della protezione.

Per quanto invece concerne la valutazione del contesto di provenienza del richiedente, il Tribunale ha accertato, con ricorso a fonti informative idonee ed aggiornate, richiamate nel provvedimento, che la zona di provenienza dell’istante è immune da situazione di violenza generalizzata (cfr. pag. 6 del decreto). Il ricorrente contrappone, a tale ricostruzione in fatto, un apprezzamento alternativo, senza peraltro richiamare alcuna fonte alternativa a quelle utilizzate, in concreto, dal giudice di merito.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione alle condizioni di instabilità e violenza generalizzata esistenti in (OMISSIS).

La censura è inammissibile per gli stessi motivi indicati in relazione al secondo profilo della prima doglianza: il decreto impugnato richiama le C.O.I. consultate dal Giudice di merito ed indica le notizie da esse tratte; rispetto a tale accertamento, il ricorrente propone una lettura alternativa del fatto, senza darsi cura di indicare alcuna fonte informativa più specifica, o più aggiornata, di quella usata dal Tribunale.

In aggiunta, nello svolgimento della censura in esame il ricorrente si duole, in sostanza, che il giudice di merito abbia limitato la propria disamina della domanda di protezione sussidiaria al solo profilo di cui all’art. 14, lett. c senza valutare la ricorrenza dei presupposti previsti per le altre ipotesi indicate dalla norma. Tuttavia dalla lettura del decreto impugnato risulta che la domanda è stata esaminata anche con riferimento all’art. 14, lett. a) e b) (cfr. pagg. 4 e s. del decreto impugnato), in relazione alle quali, peraltro, si configura anche l’ostacolo logico rinvenibile nella sostanziale valutazione di non credibilità del racconto. Il Tribunale, in proposito, richiama la “incongruità” del racconto fornito dal ricorrente e la “cripticità del rischio di incarcerazione” dal medesimo dedotti (cfr. pagg. 5 e 6 del decreto).

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente denegato anche la tutela umanitaria.

La censura è inammissibile. Il giudice di merito dà atto che il richiedente non aveva dedotto alcuno specifico motivo di vulnerabilità e che, anzi, egli aveva migliori prospettive di inserimento lavorativo in Patria. Il motivo contesta la statuizione di rigetto del Tribunale senza confrontarsi con tale motivazione, poiché il ricorrente non indica di aver dedotto, nel giudizio di merito, alcun elemento specifico a sostegno della istanza di riconoscimento della protezione umanitaria.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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