Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7215 del 25/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 25/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 25/03/2010), n.7215
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
L.P.A., residente a (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 267/63/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano – Sezione Staccata di Brescia n. 63, in data
04.12.2007, depositata il 06 dicembre 2007;
Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di Consiglio del
23 febbraio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 9378/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 267/63/2007 pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione Staccata di Brescia n. 63, il 04.12.2007 e DEPOSITATA il 06 dicembre 2007. Con tale decisione, la C.T.R., ha accolto l’appello del contribuente e riformato la decisione di primo grado, riconoscendo il diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, è affidato a quattro mezzi, con cui si deduce, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 nonchè, sotto un triplice profilo, insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.
3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
4 – Alle censure formulate con i mezzi può rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate.(Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007) sia pure rifacendosi al principio di autosufficienza (Cass. n, 6225/2005, n. 5148/2003); infatti, il ricorrente per cassazione deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo (Cass. n. 15672/05; 19756/05, n. 20454/2005, SS.UU. 1513/1998) e, quindi, deve indicare specificamente le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, nonchè i vizi logici e giuridici della motivazione (Cass. n. 11462/2004, n. 2090/2004, n. 1170/2004, n. 842/2002).
4 bis – Nel caso, i mezzi non risultano formulati in coerenza ai richiamati principi, perchè, mentre i giudici di merito hanno accolto la domanda di rimborso, per avere ritenuto che l’attività espletata non fosse connotata da autonomia organizzativa, nel senso e nei limiti fissati dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, per assenza di dipendenti, collaboratori esterni ed investimenti significativi, l’Agenzia non indica idonei elementi, che ove presi in considerazione avrebbero potuto indurre a decisione di segno opposto, e le doglianze appaiono sottese ad ottenere una opposta lettura di atti e documenti presi in esame dai giudici di merito e valutati diversamente, facendo apodittiche asserzioni ed argomentando genericamente.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti – per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione con il relativo rigetto per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato e che nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
PQM
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010