Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7214 del 25/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 25/03/2010), n.7214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.R. residente a (OMISSIS), rappresentata e difesa,

giusta delega in calce al ricorso, dagli Avv.ti Carrara Maurizio e

Giuliano Bologna, elettivamente domiciliata nello studio del secondo

in Roma, Via Merulana;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 03/11/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 11, in data 19.01.2007, depositata

il 09 febbraio 2007;

Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di Consiglio del

23 febbraio 2 010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 8293/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 03/11/2007 pronunziata dalla C.T.R. di Lombardia, Sezione n. 11, il 19.01.2007 e DEPOSITATA il 09 febbraio 2007. Con tale decisione, la C.T.R., ha rigettato l’appello della contribuente e confermato la decisione di primo grado, che aveva negato il diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, è affidato a due mezzi, con cui si deduce, omessa, insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, nonchè violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3.

3 – Gli intimati, non hanno svolto difese in questa sede.

4 – Al formulato quesito ed alla collegata censura per vizio della motivazione, può rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate. (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007).

4 bis – Nel caso, la CTR sembra abbia disatteso tale consolidato principio avendo ritenuto sussistente l’autonoma organizzazione sulla base della considerazione che la stessa deve ritenersi insita nei professionisti che svolgono attività abituale, ed avendo, per tale via, ritenuto irrilevante svolgere accertamenti sottesi a verificare la sussistenza degli elementi indici dell’autonoma organizzazione, quali fissati dal precitato orientamento giurisprudenziale.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti – per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione con il relativo accoglimento per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e che, per l’effetto – cassata la decisione impugnata – la causa va rimessa ad altra sezione della CTR della Lombardia, perchè proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010

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