Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7214 del 21/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/03/2017, (ud. 14/10/2016, dep.21/03/2017),  n. 7214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7321/2014 proposto da:

ARCH. S.C., GEOM. P.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO

NICOLA SASSANI, rappresentati e difesi dagli avvocati CLAUDIO

CECCHELLA e GIORGIO VALENTI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.F., C.B., C.S.,

C.M.G., S.M., CA.EU., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA MONTESANTO 10/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

ORSINI che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO CAFFARELLI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 169/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

emessa il 25/09/2012 e depositata il 31/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c.:

“1. – Con sentenza n. 169/13 la Corte d’appello di Firenze dichiarava inammissibile l’appello proposto da S.C. e P.A. contro la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Pisa, in quanto notificato all’avv. Sabrina Carli, procuratrice domiciliataria degli appellati, B.F., C.B., S. e M.G., S.M. ed Ca.Eu., non presso lo studio di lei ma presso quello dei precedenti difensori di dette parti.

Osservava al riguardo la Corte territoriale che tale notifica era inesistente; e che, pertanto, era ad ogni modo irrilevante la controeccezione degli appellanti, i quali avevano dedotto a loro volta l’invalidità della costituzione nel giudizio di primo grado dell’avv. Sabrina Carli per conto degli allora attori, in quanto effettuata in base ad una copia della comparsa di risposta priva dell’attestazione di deposito in cancelleria. Ipotizzata come inesistente detta costituzione, sarebbe stata ugualmente inesistente, e dunque insanabile, anche la notificazione dell’atto d’appello indirizzata ad un difensore diverso da quello costituito per detta parte appellata.

2. – Per la cassazione di tale sentenza S.C. e P.A. propongono ricorso, affidato a due motivi.

2.1. – Resistono con controricorso B.F., C.B., S. e M.G., S.M. ed Ca.Eu..

3. – Col primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 330 c.p.c., comma 1, art. 291 c.p.c., comma 1, art. 156 c.p.c., comma 3, artt. 160 e 85 c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto inesistente la notifica dell’appello, che invece doveva considerarsi validamente effettuata o comunque affetta da nullità o irregolarità, sanata dalla costituzione della parte appellata.

Il secondo motivo denuncia, ancora, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 330 c.p.c., comma 1, e art. 291 c.p.c., comma 1, in quanto la Corte distrettuale ha ritenuto inesistente, anziché nulla, la notifica dell’atto d’appello fatta al domicilio eletto dalle parti attrici con l’atto di citazione, indicando erroneamente la persona dell’avv. Sabrina Carli quale domiciliataria, invece dell’avv. Gianfranco Marinai, munito di mandato originario e a quel momento ancora difensore degli appellati (dopo la cancellazione dall’albo dell’avv. Antonio Carli).

4. – I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati nei sensi e nei termini che seguono.

La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l’inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notifica è affetta da semplice nullità (Cass. n. 6470/11, che nello specifico ha ritenuto nulla e non inesistente la notificazione dell’atto di appello effettuata presso il procuratore domiciliatario costituito nella prima fase del primo grado di giudizio, anziché presso il nuovo difensore che lo aveva sostituito in corso di causa; conformi sul principio di diritto espresso, Cass. nn. 16759/11 e 17555/06).

Nella fattispecie, la notificazione dell’atto d’appello è stata indirizzata all’avv. Sabrina Carli, nuovo difensore costituitosi nel giudizio di primo grado per gli attori, ma eseguita presso lo studio dei precedenti difensori di questi ultimi, avv. ti Gianfranco Marinai e Antonio Carli. Il collegamento tra il luogo di notifica dell’atto e la parte appellata è dunque di tutta evidenza, di guisa che la notificazione stessa è da qualificarsi nulla e non già inesistente.

Con l’ulteriore conseguenza che l’avvenuta costituzione nel giudizio d’appello della parte appellata ha sanato, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, detta nullità con efficacia retroattiva (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. per tutte Cass. n. 1184/01), sicché resta del tutto priva di rilievo qualsivoglia ulteriore questione relativa alla validità della costituzione in primo grado dell’avv. Sabrina Carli per la parte (allora) attrice.

5. – Per le considerazioni svolte, si propone la decisione del ricorso con le forme camerali, nei sensi di cui sopra, in base all’art. 375 c.p.c., n. 5”.

2. – La Corte condivide la relazione (adesiva la memoria di parte ricorrente), viepiù avvalorata dal recente arresto di S.U. n. 14916/16, che ha limitato la categoria dell’inesistenza della notificazione alle sole ipotesi di effettuazione da parte di soggetto non qualificato o di mancata consegna dell’atto.

3. – Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

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