Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7214 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. un., 13/03/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 13/03/2020), n.7214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 32306-2018 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato

Italiane – Società con socio unico soggetta all’attività di

direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA A. STOPPANI 1, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMILIANO MANGANO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ DELLA REGIONE

SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/2018 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata

il 14/03/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2020 dal Consigliere AMELIA TORRICE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Massimiliano Mangano ed Alfonso Peluso per

l’Avvocatura Generale dello Stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Rete Ferroviaria Italiana spa (anche RFI, di seguito) ha impugnato il nulla osta idraulico rilasciato dall’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana in data 8 giugno 2016 in ordine ai lavori occorrenti sulla linea ferroviaria (OMISSIS).

2. Con tale autorizzazione l’Assessorato aveva imposto tre prescrizioni, che concernevano: 1) la periodica pulitura del tratto interessato del nulla osta, a monte e a valle, per non meno di 500 ml; 2) le modalità di realizzazione dei lavori, secondo le indicazioni dell’Ufficio stesso definite “a proprio insindacabile giudizio”; 3) il pagamento del canone annuo stabilito dalla competente Agenzia del Demanio.

3. La RFI aveva dedotto l’assenza di una base normativa per la richiesta di pagamento del canone e la violazione del T.U.R.D. n. 523 del 1904, art. 98 e del R.D. n. 14447 del 1912, art. 60.

4. L’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, costituitosi, aveva contestato la fondatezza del ricorso.

5. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche ha rigettato il ricorso sulla scorta delle argomentazioni motivazionali che seguono:

6. ai sensi del R.D. n. 523 del 1904, art. 12 la RFI era tenuta ad effettuare a proprie spese la pulizia del tratto interessato dal nulla osta in quanto proprietaria del ponte sul torrente Gornalunga e concessionaria dell’opera da realizzare; la stessa ricorrente aveva concentrato le sue doglianze essenzialmente sulla misura dei lavori di pulizia, ritenendola gravosa; l’estensione dei lavori di ripulitura non risultava incongrua, fatto salvo il margine di apprezzamento dell’Assessorato e le valutazioni della stessa ricorrente, che avrebbe potuto calibrare nel concreto la periodicità degli interventi di ripulitura; il riferimento contenuto nel nulla osta al “proprio insindacabile giudizio” quanto alle modalità di realizzazione dei lavori, per essere mera clausola di stile, era privo di concreta ed attuale lesività e faceva salvo il diritto di difesa della società in caso di contestazioni e divergenze che fossero sorte nell’esecuzione dei lavori; l’avvenuta rimessione alle determinazioni dell’Agenzia del Demanio quanto al pagamento del canone escludeva il carattere di lesività del provvedimento impugnato, trattandosi di una mera informazione che rimandava alla fase di competenza dell’Agenzia, successiva a quella di autorizzazione all’esecuzione dei lavori oggetto del nulla osta.

7. Avverso questa sentenza Rete Ferroviaria Italiana spa ha proposto ricorso per cassazione

affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi di ricorso.

8. Col primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 23 Cost. e del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 12.

9. Asserisce che l’onere di pulizia imposto con il provvedimento impugnato è illegittimo perchè non è limitato al solo tratto del fiume interessato dalla presenza del manufatto di attraversamento ma è stato esteso a 1000 m.l. complessivi (500 m.l. a monte e 500 m.l. a valle) e perchè gli obblighi manutentivi imposti sono abnormi rispetto alle opere realizzate.

10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “eccesso di potere ai termini della L. 31 marzo 1877, n. 3761, art. 3 a norma del R.D. n. 1775 del 1933, art. 31.

11. Deduce la palese incongruità dell’onere manutentivo imposto e che tale incongruità oltrechè palese era sindacabile in quanto sovrapposta all’onere ordinario. Aggiunge che nel parere del 31 marzo del 2016 era stato dato atto che “lo studio di compatibilità idraulica prodotto… ha permesso di verificare che l’intervento in progetto si riverbera in termini di mitigazione, se pur modesta della pericolosità idraulica delle acque sui cui insiste”.

In via preliminare.

12. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrerte sul rilievo della sua proposizione oltre il termine di 45 giorni decorrente dalla notificazione del dispositivo della sentenza a cura della cancelleria ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 183.

13. Precisato in diritto che i termini per proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del Tribunale Superiore delle acque pubbliche in unico grado, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 201 e 202 sono quelli indicati nell’art. 518 c.p.c. 1865, ridotti alla metà (quarantacinque giorni) e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, eseguita a norma del R.D. n. 1775 del 1933, art. 183 (Cass. Sez. U. n. 29393/2018, Cass. Sez. U. n. 28220 /2018, Cass. Sez. U n. 8048/2018), va rilevato che il ricorso è stato proposto nel rispetto del termine innanzi richiamato. Dall’esame del fascicolo di ufficio risulta, infatti, che il dispositivo della sentenza impugnata è stato comunicato in data 8.10.2018 e che il ricorso è stato notificato il successivo 15.10.2008.

Esame dei motivi.

14. I motivi, da esaminare congiuntamente, in ragione dell’intima connessione delle censure formulate presentano profili di infondatezza e di inammissibilità.

15. La censura (primo motivo) che addebita alla sentenza la violazione del R.D. n. 523 del 1904, art. 12 è infondata.

16. L’obbligo della società RFI di provvedere a sue spese alla pulizia del tratto del torrente Gornalunga interessato dal nulla osta idraulico trova titolo e fondamento nel R.D. n. 523 del 1904, art. 12 che dispone che “I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada” e nella circostanza, incontestata, che la odierna ricorrente è proprietaria del ponte sul torrente Gornalunga e concessionaria dell’opera da realizzare.

17. Non è pertinente il richiamo operato (ricorso, primo motivo; memoria) alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 19883 del 2014 atteso che tale decisione non ha affermato affatto il principio secondo cui l’onere di manutenzione deve ritenersi “strettamente limitato ai soli tratti dei torrenti interessati”, ma si è limitata, nell’escludere l’ammissibilità del motivo di censura, a richiamare la “ratio decidendi” della sentenza oggetto di impugnazione nella parte in cui aveva affermato, tra l’altro che “l’ordine di pulizia è strettamente limitato ai soli tratti dei torrenti interessati dagli elettrodotti…..”.

18. Le censure (secondo motivo) che imputano alla sentenza impugnata il vizio di eccesso di potere e che contestano il giudizio di congruità (primo e secondo motivo) in ordine alla dimensione spaziale dell’obbligo manutentivo (500 m.l. a monte e 500 m. L. a valle) sono inammissibili.

19. In primo luogo perchè non si confrontano con la “ratio decidendi” della decisione impugnata, la quale, nei limiti del sindacato consentito, ha escluso l’incongruità dell’obbligo di pulizia dal punto vista spaziale-quantitativo sul rilievo che il provvedimento impugnato aveva fatto salve le valutazioni della stessa società in ordine alla calibratura temporale delle opere di pulizia (periodicità) e il diritto di difesa della medesima società “laddove dovessero insorgere, nel prosieguo della vicenda, contestazioni e divergenza nel corso dell’esecuzione dei lavori”.

20. In secondo luogo perchè la valutazione dell’impatto della struttura di attraversamento del fiume Gornalunga sul regolare e libero scorrimento delle acque costituisce espressione della discrezionalità attribuita all’amministrazione per la cura dello specifico interesse pubblico e, in quanto tale, è estranea al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non sia palesemente illogica, irragionevole, irrazionale, arbitraria, ovvero viziata da un macroscopico travisamento dei fatti (Cass. Sez. U. 10375/2019, 10018/2019).

21. Vizi questi la cui sussistenza è stata esclusa dal Tribunale sul rilievo, come innanzi osservato, che era stata fatta salva la valutazione da parte della società in ordine alla periodicità temporale degli interventi di pulizia e, ad un tempo, la eventuale interlocuzione difensiva della medesima società con l’Amministrazione in caso di divergenze.

22. Le censure in esame, inoltre, per essere fondate essenzialmente su circostanze di fatto e rivolte più al provvedimento impugnato che alla stessa sentenza, sono in realtà, inammissibilmente tese ad una ricostruzione diversa rispetto a quella operata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (Cass. Sez. U. n. 28220/2018, n. 17822/2007).

23. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

24. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.

25. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, stesso art., se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art., comma 1 – bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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