Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7214 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 04/03/2022), n.7214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15360-2020 proposto da:

I.N., rappresentato e difeso dall’avv. FRANCESCO ROBBA, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il

06/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso proposto da I.N. avverso il provvedimento della Commissione territoriale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione I.N., affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza.

Il P.G., nella persona del Sostituto Dott.ssa FRANCESCA CERONI, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché il Tribunale avrebbe erroneamente applicato alla domanda di protezione proposta dal richiedente asilo la normativa di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, ritenendo -erroneamente – che la domanda predetta fosse stata proposta il 15.10.2018, data di presentazione del modello C3, e non invece al momento della prima richiesta di tutela, manifestata a mezzo posta elettronica certificata in data 15.5.2017.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 3 e 26, art. 11 preleggi, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 ed del D.L. n. 113 del 2018, art. 1 perché il giudice di merito avrebbe dovuto considerare che la normativa applicabile alla domanda di protezione si cristallizza con riferimento al momento in cui il richiedente asilo formula, per la prima volta, la sua istanza di protezione.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. Con esse, infatti, il ricorrente propone, al di là delle indicazioni contenute nelle rispettive epigrafi, un vizio di natura processuale, rappresentato dall’erronea individuazione, da parte del giudice di merito, del momento con riferimento al quale va individuata la normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie.

Sul punto, questa Corte ha chiarito che “Il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23794 del 28/10/2020, Rv. 659605). Ne discende che, ai fini dell’individuazione della normativa applicabile alla domanda di protezione, va fatto riferimento esclusivamente al momento in cui essa viene per la prima volta formulata, essendo irrilevante la data, successiva, in cui lo straniero viene convocato presso la Questura per la compilazione del cosiddetto “modello C3”. Il Tribunale, dunque, ha erroneamente fatto riferimento, nel decreto impugnato, a tale seconda data (15.10.2018), e non invece a quella, precedente, in cui il richiedente aveva per la prima volta proposto la sua domanda di asilo (15.5.2017). Quest’ultima, dunque, avrebbe dovuto essere scrutinata in base alla normativa previgente al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. n. 132 del 2018, e non invece alla stregua delle disposizioni contenute in detta ultima normativa.

Ne’ il ricorrente era tenuto a fornire ulteriori specificazioni alle proprie censure, posto che l’errore processuale commesso dal giudice di merito era dovuto all’inesatta individuazione del momento rispetto al quale individuare la disciplina applicabile alla fattispecie; il ricorrente, pertanto, non era onerato di riproporre il contenuto di alcun atto processuale, avendo soddisfatto il requisito di specificità che deve assistere il motivo di ricorso, anche laddove esso proponga la violazione di una norma di carattere processuale, mediante l’indicazione delle due date – quella errata e quella corretta -, la individuazione della disciplina che avrebbe dovuto essere applicata al caso di specie e l’allegazione, agli atti del ricorso in cassazione, della domanda originaria di protezione, con relativa ricevuta di inoltro e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale essa era stata introdotta.

Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso, la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa al Tribunale di Palermo, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio esaminerà la domanda di protezione umanitaria formulata dal richiedente, per la prima volta, in data 15.5.2017 alla stregua della disciplina in vigore in quel momento.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Palermo, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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