Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7213 del 22/03/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 22/03/2018, (ud. 20/12/2017, dep.22/03/2018),  n. 7213

Fatto

Rilevato che:

1. con ricorso al Tribunale di Rimini E.H.K. conveniva in giudizio la Smoes s.r.l. per sentir accertare l’inefficacia del licenziamento orale intimatogli mediante l’utilizzazione, in data 8/11/2007, di un atto di dimissioni sottoscritto al momento dell’assunzione e con data in bianco;

il Tribunale, con sentenza parziale, dichiarava l’inefficacia del recesso con condanna della società al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni medio tempore non percepite, detratto l’aliunde perceptum e, con sentenza definitiva, quantificava tale risarcimento in complessivi Euro 23.438,71;

decidendo sulle impugnazioni proposte da entrambe le parti, la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento del gravame della società, respingeva l’azionata domanda;

secondo la Corte territoriale, il lavoratore non aveva adempiuto alla prova relativa alle deduzioni circa la sottoscrizione in bianco delle dimissioni all’atto dell’assunzione e affermava che le modalità di trasmissione previste dalla contrattazione collettiva non erano prescritte a pena di nullità;

2. avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, il lavoratore propone ricorso per cassazione fondato su quattro motivi;

3. la Smoes s.r.l. resiste con controricorso;

4. il ricorrente ha depositato memoria;

Considerato che:

1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per assenza di motivazione sull’eccezione di nullità della lettera di dimissioni imputata al lavoratore ed indecifrabilità del percorso logico con il quale la Corte d’appello è pervenuta alla conclusione che le forme di cui all’art. 233 del c.c.n.l. non fossero previste ad essentiam;

1.2 con il secondo motivo il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla mancata valutazione dei fatti da cui desumere che la contrattazione collettiva avesse preteso a pena di nullità le forme convenzionali;

1.3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1324 e 1352 c.c., nonchè dell’art. 233 del c.c.n.l. settore commercio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alle modalità di spedizione della lettera di dimissioni ritenute prescritte solo ad probationem;

1.4. con il quarto motivo il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’insufficiente rilievo agli elementi di fatto e di diritto che rendevano inidonea la lettera di dimissioni a risolvere il rapporto ed alla mancata valutazione dell’anomala conformazione morfologica della lettera di apparenti dimissioni anche alla luce delle elusive difese proposte sul punto dalla difesa della società;

2.1. va innanzitutto respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dalla società controricorrente sul presupposto che, trasversale essendo a tutte le doglianze l’errata o mancata applicazione dell’art. 233 del c.c.n.l. del settore commercio del 2 luglio 2004 contenente l’indicazione delle modalità formali per le dimissioni, non sarebbe stato allegato il testo integrale del suddetto contratto nè sarebbe stata individuata la fase di merito in cui tale produzione sarebbe avvenuta;

osserva la Corte che l’onere di depositare in copia integrale il c.c.n.l. o di indicarne la posizione nell’incarto processuale sussiste soltanto quando si tratti di ricorso ex art. 420 bis c.p.c., o di ricorso per cassazione ordinario che denunci la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2: espressamente in tal senso Cass., Sez. U., 23 settembre 2010, n. 20075 e successive conformi;

nella specie, oggetto di doglianza non è un vizio nell’interpretazione dell’esatto tenore della suddetta norma contrattuale (richiamata dal ricorrente nel terzo motivo di ricorso, in cui è però principalmente e sostanzialmente denunciata la violazione degli artt. 1324 e 1352 c.c.) ma, pacifica essendo la lettura di tale norma alla stregua di ricorso, controricorso e sentenza impugnata come prevedente determinate forme convenzionali, quello che è in discussione è il rispetto del disposto dell’art. 1352 c.c. (applicabile anche agli atti unilaterali di cui all’art. 1324 c.c.) per il quale vige il principio della libertà di forma, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto nel contratto collettivo (od individuale) di lavoro una particolare forma convenzionale;

3.1. tanto precisato, il primo motivo è infondato;

la Corte felsinea, contrariamente all’assunto del ricorrente, ha esaminato l’eccezione di nullità della lettera di dimissioni impugnata dal lavoratore laddove ha evidenziato che non era stata fornita la prova di una sottoscrizione in bianco della stessa (e non piuttosto in occasione della risoluzione del rapporto, ovvero in data 8/11/2007) e che le ulteriori modalità di trasmissione di cui al disposto contrattuale indicato, non devono ritenersi prescritte (…) a pena di nullità;

dunque, il fatto risulta essere stato esaminato;

3.2. è, invece, fondato il terzo motivo, il che determina l’assorbimento del secondo e del quarto;

come detto, il motivo denuncia una violazione degli artt. 1324 e 1352 c.c., che effettivamente sussiste;

la fattispecie oggetto di disamina ricade in epoca precedente all’emanazione della L. n. 92 del 2012, che, dopo la breve esperienza della L. n. 188 del 2007, subordina l’efficacia delle dimissioni al rispetto di precisi oneri formali;

nel contesto della generale libertà delle forme previsto dal codice civile, le dimissioni sono considerate atto unilaterale a forma libera, che acquista efficacia nel momento in cui viene a conoscenza della parte alla quale è diretto (cfr. Cass. 23 aprile 2004, n. 7735; v. anche Cass. 1 ottobre 2012, n. 16656);

qualora una determinata forma sia stata prevista dai contratti collettivi, essa deve presumersi voluta ad substantiam, per la validità dell’atto, a norma dell’art. 1352 c.c., applicabile anche agli atti unilaterali e quindi all’atto di dimissioni che è l’atto unilaterale recettizio con il quale il lavoratore recede dal contratto di lavoro subordinato (v. Cass. 25 febbraio 1998, n. 2048; Cass. 13 luglio 2001, n. 9554, Cass. 9 agosto 2012, n. 14343);

il patto sulla forma, dunque, comporta che l’invalidità che ne deriva è di tipo legale e non convenzionale nel senso che è ab initio predisposta una regola (derogatoria del generale principio di libertà) per l’accertamento del perfezionamento e quindi della sussistenza o meno del successivo contratto o atto unilaterale da compiersi;

quindi, se le parti (collettive o individuali) hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto ovvero per un atto unilaterale di recesso dal contratto, si deve presumere che tale forma sia stata voluta per la validità del contratto stesso (presunzione che può essere superata solo nel caso in cui si pervenga, sulla base dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e ss., ad una interpretazione certa di segno contrario: v. Cass. 28 novembre 1994, n. 10121; Cass. 28 aprile 1998, n. 4347; Cass. 11 marzo 2004, n. 5024);

il principio opera non solo per l’espressione dell’intenzione di recedere dal contratto, ma anche per la comunicazione di tale espressione quando per questa sia previsto un mezzo particolare per evitare, nell’interesse del lavoratore, manifestazioni di volontà non adeguatamente ponderate (v. la già citata Cass. 25 febbraio 1998, n. 2048 con riferimento alle modalità, in cui debbono avvenire le dimissioni, prederminate in tutti i passaggi successivi dal contratto collettivo);

4. in conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, dichiarati assorbiti il secondo e il quarto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze affinchè proceda ad un nuovo esame attenendosi ai sopra indicati principi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo, dichiara assorbiti il secondo e il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2018

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