Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7213 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/03/2021), n.7213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13862/2019 R.G., proposto da:

il Comune di Castelvetro di Modena (MO), in persona del Sindaco pro

tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in

virtù di Delib. adottata dalla Giunta Municipale 4 marzo 2019 n.

17, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Zanasi, con studio in

Modena, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Marcello Furitano e

l’Avv. Cecilia Furitano, con studio in Roma, giusta procura in calce

al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

la “Cantine Riunite & CIV Soc. Coop. Agricola”, con sede in

(OMISSIS) (RE), in persona del presidente del consiglio di

amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario

Martelli e dall’Avv. Giovanni Caliceti, con studio in Bologna,

elettivamente domiciliata presso l’Avv. Antonio Buonfiglio, con

studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di

costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna il 29 ottobre 2018 n. 2494/03/2018, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 27 gennaio 2021

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Comune di Castelvetro di Modena (MO) ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 29 ottobre 2018 n. 2494/03/2018, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento e liquidazione dell’I.C.I. relativa al periodo compreso dall’anno 2007 all’anno 2011 in relazione a fabbricati carenti del riconoscimento della ruralità, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti della “Cantine Riunite & CIV Soc. Coop. Agricola” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Modena il 14 novembre 2014 n. 743/02/2014, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che la presentazione della domanda fosse sufficiente per il riconoscimento della ruralità. La “Cantine Riunite & CIV Soc. Coop. Agricola” si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 2011, n. 106, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter, convertito, con modificazioni, nella L. 28 ottobre 2013, n. 124, del D.M. 26 luglio 2012, art. 1, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la presentazione della domanda di variazione catastale fosse condizione sufficiente per conseguire il riconoscimento retroattivo della ruralità.

2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver deciso con motivazione perplessa e contraddittoria sull’appello in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità ai fini dell’I.C.I..

3. Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso di pronunciarsi su cinque motivi di appello.

RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento dei restanti motivi.

1.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di I.C.I., ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità, nè può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui al D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 2011, n. 106, e delle norme successive, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 31 maggio 2018, n. 115), il quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al D.M. 26 luglio 2012, porta ad escludere l’automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione (Cass., Sez. 6A-5, 30 giugno 2017, n. 16280; Cass., Sez. 5″, 9 novembre 2017, n. 26617; Cass., Sez. 5″, 9 marzo 2018, n. 5769).

Si tratta, infatti di disposizioni che disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione da I.C.I., sulla base di una procedura ad hoc, che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme (Cass., Sez. 5″, 30 dicembre 2020, n. 29864).

1.2 E’ evidente che la Commissione Tributaria Regionale ha fatto malgoverno dei principi enunciati, valutando che la presentazione della domanda di variazione catastale (30 settembre 2011), con l’allegata autocertificazione, bastasse per il riconoscimento automatico della ruralità, sulla base dell’esercizio effettivo dell’attività agricola, senza verificare l’esito finale del procedimento amministrativo. Laddove, trattandosi di fabbricati classificati in categorie “A/3” e “D/1”, occorreva accertare l’attribuzione specifica della ruralità per il conseguimento del beneficio dell’esenzione.

2. Valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio effettuata da remoto, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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