Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7213 del 04/03/2022
Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 04/03/2022), n.7213
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9464-2020 proposto da:
J.A., rappresentato e difeso dall’avv. CARMELO PICCIOTTO, e
domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il
20/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/10/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con il decreto impugnato, il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso proposto da J.A. avverso il provvedimento della Commissione territoriale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione J.A., affidandosi a dieci motivi.
Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 6 della Convenzione E.D.U., artt. 24 e 111 Cost., nonché art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perché il Tribunale non avrebbe assicurato l’audizione personale del richiedente, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la Commissione territoriale.
La censura è inammissibile. Secondo l’ormai consolidata interpretazione di questa Corte, in materia di protezione internazionale, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere anche all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di fornire specifici chiarimenti, e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020, Rv. 658982; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22049 del 13/10/2020, Rv. 659115; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25439 del 11/11/2020, Rv. 659659; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26124 del 17/11/2020, Rv. 659737). Il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve, pertanto, contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25312 del 11/11/2020, Rv. 659577). Nella specie, risulta dal decreto impugnato che l’udienza è stata fissata e si è tenuta il 9 maggio 2019, ed il ricorso è assolutamente generico, poiché il ricorrente non si fa carico di indicare gli specifici fatti, dedotti dinanzi al giudice, che avrebbero richiesto la sua audizione.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 102,106, artt. 111 e 25 Cost., art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 6 della Convenzione E.D.U., art. 174 c.p.c. e della L. n. 46 del 2017, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perché lo svolgimento dell’istruttoria sarebbe stata affidata ad un Giudice onorario estraneo al collegio.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 102,106,111 e 25 Cost., art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 6 della Convenzione E.D.U., art. 174 c.p.c. e della L. n. 46 del 2017, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perché alla fase istruttoria del giudizio non avrebbe partecipato neppure uno dei componenti del collegio che avrebbe poi deciso il ricorso.
Le due censure, meritevoli di esame congiunto, sono inammissibili.
Non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5425 del 26/02/2021, Rv. 660688; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20215 del 15/07/2021, Rv. 661940).
Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 ed del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, perché il Tribunale avrebbe travisato gli aspetti essenziali della narrazione del richiedente e del ricorso.
Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 7, 9 e 14, artt. 10 e 117 Cost., artt. 19, 24 e 17 C.R.C., art. 3 della Convenzione E.D.U., artt. 60 e 61 della Convenzione del C.O.E. sulla prevenzione e lotta contro la violenza domestica, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, perché il giudice palermitano non avrebbe pronunziato in relazione alla minore età del richiedente, alla sua condizione di orfano e vittima di volenza domestica, omettendo in tal modo l’apprezzamento di fatti decisive per il giudizio.
Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 7, 9 e 14, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 5 e 19, artt. 19, 24 e 27 della Convenzione O.N. U. sui diritti dell’infanzia, art. 3 della Convenzione E.D.U., artt. 60 e 61 della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione e lotta contro la violenza domestica, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, perché il Tribunale avrebbe palermitano non avrebbe tenuto conto che il richiedente era partito dal suo Paese di origine ancora minorenne.
Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 4, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 5 e 19, artt. 10 e 117 Cost. e art. 3 della Convenzione E.D.U., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perché il giudice siciliano avrebbe omesso di riconoscere al ricorrente la protezione umanitaria, dallo stesso invocate in ragione della sua condizione di vulnerabilità.
Con il decimo motivo, che per ragioni logiche merita di essere esaminato insieme ai precedenti, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 7, 9 e 14, artt. 10 e 117 Cost. artt. 19, 24 e 27 C.R.C., artt. 3 e 12 della Convenzione E.D.U., 60 e 61 della Convenzione del C.O.E. sulla prevenzione e lotta della violenza domestica, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di merito avrebbe immotivatamente escluso la sussistenza di atti persecutori in danno del richiedente.
Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.
La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto, censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c) (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019, Rv. 654674; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020, Rv. 658017; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020, Rv. 658237). Nel caso in cui il racconto non sia ritenuto credibile, è esclusa la necessità per il giudice di merito di operare ulteriori accertamenti in relazione alla sussistenza delle ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 28862 del 12/11/2018, Rv. 651501; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8367 del 29/04/2020, Rv. 657595; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16925 del 11/08/2020, Rv. 658940).
Nel caso di specie, il Tribunale ha ampiamente motivato circa l’inidoneità della situazione che ha dato luogo all’abbandono della patria ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, trattandosi di vicenda privata che non ha dato luogo a violenze o minacce, né a ritorsioni da parte dello zio, al quale il richiedente aveva narrato di esser stato affidato dopo la morte dei genitori. Né assume rilievo la minore età del ricorrente, al momento della partenza dal proprio Paese di origine, poiché il diritto del minore straniero non accompagnato alla specifica, e più incisive, protezione internazionale riconosciuta dall’ordinamento presuppone che il soggetto sia minorenne all’ingresso in Italia, e non può proiettarsi oltre il compimento della maggiore età, al raggiungimento della quale viene meno il bisogno di una più intensa protezione. Ne consegue, sul piano processuale, che se da un canto è sufficiente che la minore età, quale condizione (cd. “possibilità giuridica”) dell’azione, sussista al momento della decisione, è necessario, d’altro canto, che essa persista sino al momento della stessa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17115 del 13/08/2020, Rv. 658951). Nella specie, il ricorrente, nato il (OMISSIS), era maggiorenne già al momento della proposizione del ricorso (11 novembre 2018), e il Tribunale ne dà, correttamente, atto.
Con l’ottavo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c., D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3,D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 13, art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 6 della Convenzione E.D.U., artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, perché il giudice di merito non avrebbe considerato la rilevanza, ai fini della decisione, della documentazione prodotta dal richiedente nel Corso del giudizio. In particolare, il ricorrente si duole del mancato esame della relazione del C.A.S. Integra di Altavilla Milicia – il cui contenuto è riportato per estratto a pag. 24 del ricorso – che dimostrerebbe la sussistenza, in capo al ricorrente, di una condizione di fragilità emotive e di diffidenza verso gli operatori, legata al suo personale vissuto.
Con il nono motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32,D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5,D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni per il riconoscimento, in favore del richiedente, della protezione umanitaria.
Le due censure, suscettibili di trattazione unitaria, sono inammissibili. Anche se il decreto non menziona la relazione del C.A.S. indicate dal ricorrente, occorre tener presente il principio per cui il mancato esame di uno specifico documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia, e dunque quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16812 del 26/06/2018, Rv. 649421; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19150 del 28/09/2016, Rv. 641115).
Nel caso di specie, il ricorrente si limita a riportare uno stralcio della relazione del C.A.S. della quale lamenta l’omesso esame, ma non specifica sotto quale profilo il contenuto del documento avrebbe portata decisiva ai fini della decisione sul riconoscimento della protezione. La relazione in esame, invero, fa riferimento soltanto ad una generica “fragilità emotiva”, di per sé inidonea a costituire il presupposto per la concessione di una qualsiasi forma di tutela.
Quanto invece alla documentazione relativa al dedotto inserimento sociolavorativo del ricorrente in Italia, le censure in esame peccano di specificità, poiché esse non ne riproducono il contenuto essenziale, né forniscono indicazioni in merito al contenuto di detti documenti, alla loro individuazione, al momento processuale in cui essi sarebbero stati acquisiti o richiesti, con conseguente inammissibilità della relativa doglianza per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488).
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 21 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022