Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7212 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/03/2021), n.7212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10855/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in (OMISSIS), in persona del

Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per

legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

D.P.;

– intimata –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Puglia il 24 settembre 2018 n. 2795/03/2018, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 27 gennaio 2021

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia il 24 settembre 2018 n. 2795/03/2018, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di iscrizione ipotecaria a garanzia del credito derivante da plurime cartelle di pagamento per omesso versamento di IVA, IRPEF e diritti camerali, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di D.P. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari il 24 novembre 2014 n. 3260/03/2014, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria per carenza di preavviso era stato implicitamente richiesto dalla contribuente con il ricorso originario e che la produzione di nuovi documenti non era consentita nel giudizio di appello. D.P. è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18, 21, 24 e 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la contribuente potesse integrare e precisare, a mezzo della memoria illustrativa, la doglianza relativa alla violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, secondo la prospettazione fattane nel ricorso originario, con la ulteriore deduzione dell’omissione della comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver erroneamente ritenuto che la produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello fosse inammissibile.

RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo.

1.1 La sentenza impugnata ha ritenuto che, nonostante la deduzione nel ricorso originario della violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, e art. 77, in relazione a vari aspetti dell’iscrizione ipotecaria, la contribuente potesse, con il deposito della successiva memoria del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 32, stante la sopravvenienza lite pendente della decisione adottata dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento specifico è a Cass., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 19667) circa la nullità dell’iscrizione ipotecaria per l’omissione della comunicazione preventiva anche prima dell’introduzione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, comma 2-bis, da parte del D.L. 14 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett. u-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, integrare e precisare la domanda con la ulteriore e specifica allegazione di tale carenza, senza violare il limite dell’immutabilità della causa petendi e del petitum.

1.2 E’ stato condivisibilmente affermato che l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell’interpretazione delle norme giuridiche mira ad una tendenziale stabilità e valenza generale, sul presupposto, tuttavia, di una efficacia non cogente ma solo persuasiva trattandosi attività consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, sicchè non può mai costituire limite all’attività esegetica di un altro giudice. Ne consegue che un mutamento di orientamento reso in sede di nomofilachia non soggiace al principio di irretroattività, non è assimilabile allo ius superveniens ed è suscettibile di essere disatteso dal giudice di merito, il quale può applicare l’indirizzo giurisprudenziale che ritiene idoneo a definire in modo corretto la controversia, senza essere tenuto a motivare le ragioni che lo hanno indotto a seguire lo stesso (in termini: Cass., Sez. 6-5, 17 gennaio, 2015, n. 174).

Tanto vale, in particolare, per i mutamenti giurisprudenziali di carattere sostanziale, in relazione ai quali si deve confermare il carattere in via di principio retrospettivo dell’efficacia del precedente giudiziario (Cass., Sez. 6-5, 17 gennaio, 2015, n. 174), stante l’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, la quale è tanto più cogente in materia tributaria (Cass., Sez. 5, 13 settembre 2018, n. 22345).

1.3 Nella specie, come si evince dalla trascrizione fattane nel ricorso per cassazione (pagine 8 e 9), la doglianza inerente alla “violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, e art. 77,” era specificamente riferita, nell’ordine, alla mancata indicazione del valore catastale dell’immobile, all’omessa notifica dell’avviso di intimazione ad adempiere prima dell’iscrizione ipotecaria, alla carenza di motivazione, all’eccesso di tutela del credito vantato, al concorso della procedura esecutiva ed alla violazione del principio di proporzionalità.

Dunque, l’omissione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (con il richiamo alla sopravvenuta decisione in termini di questa Corte) è stata dedotta ex novo dalla contribuente soltanto con la memoria depositata del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 32, dopo che, in sede di controdeduzioni, l’amministrazione finanziaria aveva eccepito che l’atto prodromico all’iscrizione ipotecaria era costituito dalla medesima e non dalle cartelle nè dalle intimazioni di pagamento.

1.4 E’ pacifico che, nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’amministrazione finanziaria che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato soltanto con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 24, esclusivamente in caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Commissione” (tra le altre: Cass., Sez. 51/2 luglio 2014, n. 15051; Cass., Sez. 6-5, 13 aprile 2017, n. 9637). Per cui, è inammissibile la deduzione, nella memoria del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 32, di un nuovo motivo di illegittimità dell’atto impositivo in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l’annullamento dell’atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 2 (Cass., Sez. 5, 24 luglio 2018, n. 19616).

1.5 Ciò posto, il collegio valuta che la deduzione circa l’omissione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non costituisca mera integrazione o precisazione del motivo fondato sulla violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, e art. 77, nei termini delimitati dal ricorso originario, inerendo ad un diverso e peculiare profilo di irregolarità dell’iscrizione ipotecaria, che non può considerarsi insito o implicito nel richiamo all’infrazione di norme disciplinanti vari e distinti aspetti del procedimento diretto alla costituzione della garanzia reale sui beni immobili del contribuente a cautela della pretesa impositiva.

Per cui, la censura poteva essere introdotta in giudizio soltanto attraverso la proposizione di “motivi aggiunti”, che, peraltro, non era consentita nel caso di specie in assenza di documenti prodotti dalla controparte o di un ordine impartito dal giudice tributario.

1.6 Ne deriva la superfluità di ogni sindacato sull’utilizzabilità dei documenti prodotti dall’amministrazione finanziaria nel giudizio di secondo grado per comprovare l’adempimento della comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria.

2. Valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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