Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7211 del 21/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.21/03/2017),  n. 7211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21579-2015 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLA PELOSI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dell’avvocato MAURO

RICCI, unitamente agli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA

PULLI;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 1988/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 02/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

Che in esito a dichiarazione di dissenso dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nominato nel procedimento per ATP, B.V. adiva, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, il Giudice del lavoro chiedendo l’accertamento del diritto al beneficio rivendicato e la condanna dell’INPS al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori;

che il Tribunale respingeva la domanda ritenendo inammissibili le deduzioni, fondate su giurisprudenza di legittimità, in merito alla non correttezza del calcolo della percentuale di invalidità effettuato dal etti officiato in sede di ATP, in quanto formulate dal ricorrente, per la prima volta, in sede di discussione orale e ritenendo, quanto alla denunziata mancata valutazione della scleroateromassia, che il detto consulente si era in realtà, a lungo, soffermato sulla mobilità degli arti e che le conclusioni dallo stesso attinte erano esaurienti e prive di vizi logici;

che sulla base di tali rilievi era esclusa la necessità di rinnovo dell’indagine peritale;

che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso B.V. sulla base di due motivi;

che l’INPS ha resistito con tempestivo controricorso.

Considerato:

che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 112 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 4 in relazione alla L. n. 118 del 1971, art. 12 censurandosi la decisione per avere ritenuto l’allegazione difensiva formulata all’udienza di discussione non consentita dal particolare rito di cui all’art. 445 bis c.p.c., è manifestamente fondato;

che le deduzioni difensive formulate in udienza dal ricorrente con richiamo a precedente di questa Corte non ha, infatti, implicato alcun ampliamento del thema decidendum delineato in ricorso nè una modifica dei termini fattuali della vicenda sottoposta all’esame del Giudice;

che, invero, con il proposto ricorso la parte privata, a prescindere dalle specifiche contestazioni alle percentuali di invalidità relative alle singole patologie, ha chiesto accertarsi che il complesso patologico sofferto concretava il requisito sanitario prescritto al fine della prestazione di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12;

che, pertanto, non può configurarsi come preclusa, perchè estranea a tale petitum, la deduzione difensiva intesa a sollecitare la verifica della conformità della consulenza d’ufficio del procedimento per ATP a criteri di correttezza giuridica ed in particolare al principio affermato da questa Corte con la invocata sentenza n. 7465 del 2005, alla stregua del quale, in base al D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 4 in presenza di concorso o di coesistenza di più minorazioni, dopo avere ottenuto il danno globale con la tecnica valutativa a scalare, occorre pur sempre considerare come esso incida “nella realtà” sulla validità complessiva del soggetto;

che all’accoglimento del primo motivo consegue, la cassazione della decisione con rinvio, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice che si designa nel Tribunale di Napoli, in diversa composizione;

che l’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe l’esame del secondo motivo, con il quale, denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 445 bis c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 si censura la decisione di appello per avere omesso di pronunziarsi sul motivo di contestazione alla ctu indicato al punto sub 3 del ricorso introduttivo;.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

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