Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7211 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. I, 13/03/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 13/03/2020), n.7211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9772-2019 proposto da:

H.B., rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIA LUPI,

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE ROMA 2 SEZ ANCONA e PROCURATORE GENERALE CORTE

SUPREMA CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

H.B. impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona con il quale era stata rigettata la sua richiesta volta ad ottenere, in via principale, la protezione internazionale ed in subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso ritenendo insussistenti i requisiti previsti per il riconoscimento di una delle forme di tutela invocate.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto H.B. affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’erroneo apprezzamento, da parte del giudice di merito, della condizione esistente in Gambia, Paese di origine del richiedente la protezione. In particolare, il ricorrente sostiene che nonostante l’elezione del nuovo presidente in sostituzione del precedente dittatore Y.J., avvenuta ad inizio 2017, la situazione del Paese non si sarebbe affatto normalizzata e le truppe straniere presenti nello Stato non si sarebbero ritirate, con conseguente compromissione della sovranità territoriale del Gambia. Inoltre, il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la storia narrata dal richiedente, che aveva riferito di esser stato ricoverato in ospedale mentre era detenuto e di esser scappato approfittando dell’assenza di piantonamento (cfr. pag.2 del ricorso). Subito dopo (cfr. pag.3) il ricorrente riferisce tuttavia di essersi allontanato dal proprio Paese perchè, da musulmano, aveva sposato una donna cristiana subendo l’opposizione della famiglia, che gli aveva proibito anche di vedere la moglie, minacciandolo di morte se la avesse raggiunta.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16 perchè il giudice di merito non avrebbe ritenuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 14, lett. a) e b). Inoltre, il richiedente lamenta la mancata considerazione della sua giovane età, ai fini della concessione della tutela umanitaria.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 perchè il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere quantomeno i presupposti per la concessione della protezione umanitaria.

Le tre censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. Ed invero, se da un lato il decreto impugnato non dà conto in alcun modo della storia del richiedente la protezione, adottando mere formule di stile non idonee a consentire l’apprezzamento del contenuto della narrazione nè di verificare l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito per pervenire alla decisione di rigetto, neppure il ricorso consente di appurare quale fosse, in concreto, la storia riferita dal richiedente. L’incoerenza tra la prima parte del racconto – in cui si fa riferimento ad una vicenda di ospedalizzazione di un detenuto che fugge dal nosocomio – e la seconda parte – in cui invece si richiama una vicenda di opposizione della famiglia ad un matrimonio tra persone di diversa religione – appare inesplicabile e non consente l’effettiva comprensione del contenuto della storia. Di conseguenza, le diverse censure proposte difettano della necessaria specificità, essendo preciso onere del ricorrente indicare nel ricorso in Cassazione, sia pure in forma riassuntiva, i tratti salienti del fatto storico (e quindi, del racconto personale) che era stato posto a fondamento della domanda di protezione internazionale e umanitaria.

Del pari inammissibile è il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 184,345,359 e 738 c.p.c. perchè il Tribunale non avrebbe attivato tutti i mezzi a sua disposizione per raccogliere e prove a sostegno della domanda. La censura, infatti, si risolve in una generica petizione di principio, senza alcuna concreta attinenza con la specifica storia narrata dal richiedente, il quale non indica neppure genericamente quali sarebbero gli strumenti istruttori che il giudice di merito avrebbe omesso di attivare.

Infine, con il quinto motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del diritto di asilo in relazione all’art. 10 Cost., perchè il Tribunale avrebbe dovuto impedire il rimpatrio verso un Paese in cui non è assicurato l’esercizio delle libertà democratiche.

La censura è infondata, poichè il diritto di asilo previsto dall’art. 1 Cost. è stato declinato nel diritto interno nelle tre forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della tutela umanitaria, oggi sostituita – per effetto dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 – dal cd. permesso di soggiorno per motivi speciali. Queste diverse forme di protezione (le prime due delle quali costituiscono peraltro a loro volta attuazione di disposizioni di rango Eurounitario) esauriscono la tutela del diritto di asilo, per cui non è possibile invocare una diretta applicazione dell’art. 1 Cost..

In definitiva vanno dichiarati inammissibili i primi quattro motivi e respinto il quinto.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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