Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7211 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 04/03/2022), n.7211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26512/2020 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’avv. Erica Scalco, del foro

di Velletri, (ericascalco.legalmail.it) che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 25877/2020 del Tribunale di Roma;

udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del

21/10/2021 dal consigliere relatore Dott. Giovanni Ariolli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. A.A., cittadino del (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il decreto n. 25877/2020 del Tribunale di Roma, con cui è stato rigettato il ricorso avverso la decisione con la quale la commissione territoriale di Roma aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale (status di rifugiato e sussidiaria) ed umanitaria.

2. Svolgendo sei motivi chiede l’annullamento del decreto impugnato.

2.1. Con il primo motivo lamenta l’omessa pronuncia su un fatto decisivo e l’apparenza ed illogicità della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5. La doglianza attiene al rigetto del riconoscimento dello status di rifugiato.

2.2. Con il secondo motivo denuncia l’omessa pronuncia su un fatto decisivo e la motivazione apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non aver il Tribunale acquisito informazioni aggiornate sulla situazione socio politica del Pakistan, nonché in ordine alla corruzione delle forze dell’ordine.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere acquisito informazioni aggiornate sulla situazione socio politica del Pakistan, in ordine agli scontri etnici e religiosi, e per non aver acquisito le informazioni ricavabili dal sito del MAE e dai rapporti di organizzazioni ed istituzioni internazionali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver il Tribunale acquisito informazioni aggiornate sulla situazione socio politica del Pakistan, in ordine agli scontri etnici e religiosi e per non aver acquisito le informazioni ricavabili dal sito del MAE e dai rapporti di organizzazioni ed istituzioni internazionali;

2.5. Con il quinto motivo lamenta l’omessa pronuncia e la motivazione apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonché con riferimento al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, anche D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 8, comma 3.

2.6. Con il sesto motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La censura attiene al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

3. Il Ministero dell’Interno, non essendosi costituito nei termini con controricorso, ha depositato nota al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.

4.1-4.2. I primi due motivi in tema di credibilità del ricorrente e relativi al riconoscimento dello status di rifugiato e/o di soggetto meritevole di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. b), (profilo poi dedotto con il quinto motivo di ricorso), sono manifestamente infondati. Il Tribunale, infatti, è anzitutto pervenuto ad un giudizio di inattendibilità del narrato in quanto la versione resa dal richiedente è risultata densa di contraddizioni e di elementi vaghi e generici in ordine a circostanze aventi carattere decisivo del narrato tanto con riferimento alla continenza logica dell’origine della vicenda che presenta comunque tratti di carattere privato, quanto con riguardo alla coerenza della successione logica degli eventi riferiti. Ciò in ossequio al principio dettato da questa Corte secondo cui la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), (Cass., 05/02/2019, n. 3340; Cass., 07/08/2019, n. 21142; Cass., 19/06/2020, n. 11925; Cass., 02/07/2020, n. 123578), escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti, quali nella specie quelli genericamente indicati dal ricorrente (Cass., 27/06/2018, n. 16925; Cass., 12/11/2018, n. 28862). La non credibilità esclude in radice la concedibilità tanto dello status di rifugiato quanto della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), (Cass., n. 10286/2020).

4.3-4.4. Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili. In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., 29/10/2020, n. 23942; Cass., 21/11/2018, n. 30105). Al riguardo, il Tribunale ha accertato, con ricorso a fonti internazionali autorevoli ed aggiornate, che la zona di provenienza del ricorrente è immune da situazioni di violenza indiscriminata. Il ricorrente tende a sollecitare a questa Corte una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna del Pakistan, giudizio quest’ultimo, inibito alla Corte di legittimità, ed invece rimesso alla cognizione esclusiva del giudice di merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato, anche tramite la consultazione di qualificate fonti informative, che nella regione di provenienza del richiedente non si assiste ad un conflitto armato di carattere generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma di cui il ricorso invoca l’applicazione. Peraltro, proprio a tale ultimo riguardo, il profilo di censura è del tutto generico in quanto il ricorrente contesta l’attualità delle fonti ma non allega né oppone nulla di specifico.

4.5.-4.6. Il quinto e sesto motivo di ricorso (in tema di protezione umanitaria) sono inammissibili. Il Tribunale ha escluso che siano stati allegati profili di vulnerabilità, anche in considerazione della mancanza di situazioni di violenza nel Paese di origine, ed ha escluso significativi profili di integrazione. Il ricorso sul punto e generico e fa riferimento al covid, senza alcun approfondimento peraltro, che riguarda la generalità dei cittadini del Pakistan e non specificamente il ricorrente.

5. In conclusione, va dichiarato inammissibile il ricorso. Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Ministero intimato.

6. Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

P.Q.M.

Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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