Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7210 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 30/03/2011), n.7210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 4346 del R.G. anno 2010 proposto da:

S.A. elettivamente domiciliato in ROMA, Via Giulia di

Colloredo 46/48 presso l’avvocato DE PAOLA Gabriele giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze dom.to in Roma, Via dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1723 della Corte d’Appello di Trieste

depositato il 6.11.2009;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 24.2.2011 dal

Cons. Dott. Luigi MACIOCE; presente il Sostituto Procuratore Generale

Dott. Libertino A. Russo.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata l’8.10.2010 ha formulato considerazioni e proposte nel senso:

CHE la Corte di Appello di Trieste, esaminando domanda di equa riparazione proposta da S.A. con riguardo alla durata irragionevole di un procedimento innanzi al TAR Lazio iniziato nell’anno 2000 e deciso con sentenza 16/12/2008 (avente ad oggetto la riliquidazione della indennità di missione erogata per il servizio prestato per la missione NATO in Kossovo nel 1999), con decreto 9.11.2009 ha rigettato la domanda affermando che la ampia prevedibilità dell’esito negativo della lite, correlato sia alla dichiarata manifesta infondatezza della eccezione di legittimità costituzionale sollevata allo scopo sia alla “giurisprudenza esistente”, facevano ritenere esistente una originaria consapevolezza della inconsistenza della pretesa attorea e quindi escludevano il patema da ritardo; CHE per la cassazione di tale decisione, notificata il 16.12.2009, ha proposto ricorso l’interessato con atto del 10.2.2010, resistito da controricorso del Ministero E.F., nel quale si lamenta la violazione di legge commessa adottando una interpretazione smentita dal costante indirizzo del S.C. e basando la ipotesi della originaria consapevolezza della inesistenza del diritto solo sull’esito della lite; CHE appare evidente la fondatezza della censura e, di converso, l’errore di diritto commesso dalla Corte di merito, la quale, in palese violazione dei principii consolidati nella giurisprudenza di legittimità (tra le ultime Cass. n. 8513 del 2010, n. 22725 del 2009, n. 25595 del 2008), ha identificato la temerarietà nella proposizione della lite (che esclude alcun indennizzo, per la inesistenza di alcun patema) nella mera infondatezza ex posi della pretesa; CHE, infatti, ipotizzare che una domanda fondata sulla pretesa di ottenere la rimozione della norma escludente il diritto vantato sulla base della proposizione di questione di legittimità costituzionale di quella norma, sia temeraria sol perchè il giudice adito abbia dichiarato infondata la questione stessa, significa far coincidere la temerarietà con la proposta di mutare il quadro delle norme in via di rimozione costituzionale, vieppiù quando una pregressa giurisprudenza negativa non sia (come nella specie) invocabile (essendo il riferimento contenuto nel decreto generico ed assertivo); CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio ed accolto per manifesta fondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il Collegio che le trascritte considerazioni, sulle quali nessun rilievo critico è giunto dalla difesa dello Stato nel mentre il ricorrente ha depositato memoria finale pienamente adesiva rispetto alla relazione, meritano piena condivisione.

Devesi quindi accogliere il ricorso e procedere alla decisione del merito non residuando margini di accertamento o di valutazione dei fatti. Posto infatti che il procedimento innanzi al TAR è durato dal 6.7.2000 al 10.12.2008 (anni 8 e mesi 4) e che la durata forata irragionevole, oltre i tre anni necessari per la definizione in primo grado di un procedimento vertente su questione di mero diritto, può essere quindi stimata in anni 5 e mesi 4, si può provvedere alla determinazione dell’indennizzo alla stregua del parametro in subjecta materia più volte indicato da questa Corte (dopo la sentenza n. 21840 del 2009), e quindi in Euro 750,00 ad anno per i primi tre anni ed in Euro 1.000,00 ad anno per la residua durata (di anno o frazione). Nella specie pertanto andrà liquidato al ricorrente l’indennizzo pari ad Euro 4.600,00 oltre ad interessi legali dalla domanda ed alle spese dei due gradi di giudizio.

A tanto si provvede in dispositivo, con distrazione della relativa liquidazione in favore dei difensori antistatari per il giudizio di merito (per il quale la distrazione venne richiesta).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna l’Amministrazione a versare al ricorrente la somma di Euro 4.600,00 oltre interessi dalla domanda al saldo nonchè a corrispondere le spese di lite, che liquida:

– in Euro 873,00 (Euro 50,00 + 378,00 per diritti + 445,00 per onorari) oltre accessori di legge e spese generali, per il giudizio di merito, e che distrae in favore degli avv.ti Gabriele e Benedetta De Paola, ed in Euro 665,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre accessori di legge e spese generali, per il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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