Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7209 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/03/2021), n.7209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8604/2019 R.G., proposto da:

il Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Francesca Frau, con studio in

Cagliari, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Nicola Giancaspro,

con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso

introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

la “STABILIMENTO BALNEARE D’AQUILA S.r.l.”, con sede in (OMISSIS), in

persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avv. Silvio Pinna, con studio in Cagliari, elettivamente

domiciliato presso l’Avv. Giorgio Carta, con studio in Roma, giusta

procura in calce al controricorso di costituzione nel presente

procedimento;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Sardegna il 17 settembre 2018 n. 854/04/2018, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 27 gennaio 2021

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Comune di Cagliari ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna il 17 settembre 2018 n. 854/04/2018, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’I.C.I. relativa all’anno 2009 con riguardo ad uno stabilimento balneare (con pertinenziale area di parcheggio) in regime di concessione demaniale, ha accolto l’appello proposto dalla “STABILIMENTO BALNEARE D’AQUILA S.r.l.” nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari il 18 luglio 2016 n. 794/06/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che l’ente impositore non potesse far retroagire la variazione della rendita catastale ai fini del calcolo dell’I.C.I.. La “STABILIMENTO BALNEARE D’AQUILA S.r.l.” si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 1, e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la rettifica della rendita catastale ai fini del calcolo dell’I.C.I. non potesse applicarsi anche alle annualità antecedenti a partire dall’epoca della variazione materiale dello stato di fatto.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b, e art. 5, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver omesso di pronunciarsi sull’imponibilità delle aree edificabili ai fini dell’I.C.I., in relazione all’area antistante lo stabilimento balneare.

RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo è infondato.

1.1 Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di I.C.I., ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell’immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purchè successivi alla denuncia di variazione (da ultima: Cass., Sez. 5, 11 settembre 2019, n. 22653).

Stabilendo, infatti, con la citata L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, che dall’1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale – coincidente con la notificazione dell’atto – con la sua applicabilità, che va riferita, invece, all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica, risultante dalla data della denuncia del contribuente (tra le altre: Cass., Sez. 6-5, 6 luglio 2018, n. 17756; Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2020, n. 29898).

1.2 In verità, la massima di un recente arresto sembrerebbe sancire un principio apparentemente diverso ed opposto (facendo apparente riferimento soltanto all'”epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica”: Cass., Sez. 5, 11 settembre 2019, n. 22653), ma un’attenta lettura della motivazione conferma che il dies a quo per la decorrenza della rettifica della rendita catastale è costituito dalla presentazione della denuncia di variazione con la quale il mutamento della situazione di fatto è consacrato in un corrispondente adeguamento dei dati catastali.

In tal senso, del resto, questa Corte ha sempre ritenuto che la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dall’1 gennaio 2000, gli atti comunque retributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’I.C.I., ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per le annualità d’imposta sospese, ovvero-sia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o di rimborso (Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2011, n. 3160). Nel caso in cui la variazione della rendita consegua a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente, essa trova applicazione dalla data della presentazione della denuncia. In tale ipotesi, peraltro, il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica una applicazione retroattiva rispetto alla denuncia (Cass., Sez. 5, 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., Sez. 6-5, 24 luglio 2012, n. 13018; Cass., Sez. 5, 15 marzo 2019, n. 7414; Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2020, n. 29898).

Nella specie, secondo i principi regolatori della materia, l’efficacia della variazione della rendita proposta, quand’anche conseguente a modificazione della consistenza dell’immobile oggetto di tassazione, decorre dall’anno successivo alla data di presentazione della denuncia “DOCFA” (anno 2014), non potendosi predicare la retroattività della rendita anche rispetto alle annualità pregresse (anno 2009), come è stato preteso dall’ente impositore.

1.3 Secondo l’accertamento fattone dal giudice di merito, la denuncia di variazione era stata presentata (mediante procedura “DOCFA”) nell’anno 2013, ma le opere di trasformazione dell’immobile erano state realizzate nell’anno 2002. Su tali premesse, si è correttamente ritenuto che la rettifica della rendita catastale potesse decorrere soltanto dall’anno 2014 (cioè dall’1 gennaio dell’anno successivo alla presentazione della denuncia di variazione), non potendo trovare applicazione per l’anno 2009, a cui l’avviso di accertamento dell’I.C.I. era riferito.

2. Anche il secondo motivo è infondato.

2.1 In verità, la prospettazione della doglianza appare prima facie carente di autosufficienza, non essendo stata trascritta in ricorso quella parte degli atti dai quali si possa evincere se e come la questione sia stata proposta al giudice di appello. In ogni caso, la censura è assorbita dalla preclusione per l’ente impositore di far valere la rettifica della rendita catastale anche per le annate antecedenti la denuncia di variazione.

3. Stante la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella somma complessiva di Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

 

 

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