Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7209 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 04/03/2022), n.7209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24101/2020 proposto da:

B.Y.T.A., elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Carmela Grillo, del foro di Perugia,

(carmela.grillo.avvocatiperugiapec.it) che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 750/2020 del Tribunale di Perugina;

udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del

21/10/2021 dal consigliere relatore Dott. Giovanni Ariolli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. B.Y.T.A., cittadino della (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il decreto n. 750/2020 del Tribunale di Perugia, con cui è stato rigettato il ricorso avverso la decisione con la quale la commissione territoriale di Firenze (Sezione di Perugia) aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale (status di rifugiato e sussidiaria) ed umanitaria.

2. Svolgendo due motivi chiede l’annullamento del decreto impugnato.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La censura attiene alla credibilità del ricorrente, esclusa dal Tribunale senza effettuare alcun accertamento officioso sulla situazione del Paese di origine.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), artt. 5 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Anche con riguardo alla protezione sussidiaria mancava il riferimento a fonti informative sulla situazione del Paese di origine.

3. Il Ministero dell’Interno, non essendosi costituito nei termini con controricorso, ha depositato nota al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.

4.1. Va ribadito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), (Cass., 05/02/2019, n. 3340; Cass., 07/08/2019, n. 21142; Cass., 19/06/2020, n. 11925; Cass., 02/07/2020, n. 123578), escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti (Cass., 27/06/2018, n. 16925; Cass., 12/11/2018, n. 28862). Nel caso concreto, il Tribunale ha ampiamente motivato circa le ragioni che lo hanno indotto a ritenere non credibili le dichiarazioni dell’istante, perché inverosimili ed incoerenti, ed inoltre in contrasto con quelle della moglie, ed ha accertato l’inattualità del presunto pericolo in caso di ritorno in patria, atteso che i fatti narrati sono molto risalenti (2011). I motivi, per contro, sono del tutto generici e fondati su astratte valutazioni giuridiche e di principio.

4.2. Il secondo motivo è inammissibile poiché generico. Il ricorrente, infatti, ha omesso di allegare di avere denunciato la violazione di legge di cui si lamenta nell’odierno giudizio, né ha indicato le fonti informative dalla cui consultazione sarebbe dovuto discendere l’accoglimento da parte del giudice del merito della sua domanda in ragione della dedotta sussistenza dei pericula evocati con specifico riferimento alla Costa d’Avorio.

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Ministero intimato.

6. Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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