Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7208 del 25/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 25/03/2010), n.7208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI L’AQUILA, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Trionfale n. 5637, presso lo studio

dell’avv. D’AMARIO Ferdinando, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Abruzzo, sez. 5^, n. 14, depositata il 5 giugno 2007.

Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio

Cappabianca; constatata la regolarità delle comunicazioni di cui

all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che la contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento, con il quale il Comune di L’Aquila le aveva contestato, per l’anno 2002, omessa dichiarazione ici ed omesso versamento della correlativa imposta in relazione ad area di sua proprietà ricomprese nel P.R.G.;

– che, a fondamento del ricorso, la contribuente svolgeva varie contestazioni e, in particolare, negava l’imponibilità dell’area, in ragione della sua sostanziale inedificabilità;

– che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso e annullò l’accertamento, rilevando che l’area in oggetto, pur ricompresa nello strumento urbanistico, non era “fabbricabile”;

– che, in esito all’appello del Comune, la decisione fu confermata dalla commissione regionale;

– che il nucleo essenziale della motivazione della sentenza impugnata si basa sul rilievo che l’area in oggetto, pur ricompresa nello strumento urbanistico, ne risultava affrancata in esito all’inutile decorso di cinque anni dall’approvazione del p.r.g., sicchè non poteva più qualificarsi “fabbricabile”;

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

– Che, avverso la sentenza di appello, il Comune ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo ricorso per Cassazione in tre “punti”;

che il Comune ricorrente ha, in particolare, dedotto: 1) “violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10 – difetto assoluto di motivazione”, in relazione ai seguenti quesiti: a) “se l’omissione di denuncia ici di terreni destinati dal PRG alla edificazione configura violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, che impone l’obbligo di dichiarazione degli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 7”, b) “se sussiste vizio di motivazione per non esser stata addotta la ragione o quanto meno la correlazione motivazionale tra la ritenuta inedificabilità dell’area e la disposta esenzione dall’obbligo di dichiarazione”; 2) “vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per contraddittorietà ed incoerenza del ragionamento violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992 e della L. n. 248 del 2005 e delle norme recate dallo strumento urbanistico difetto di motivazione”, in relazione ai seguenti quesiti: a) “se configura vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà dell’iter logico-giuridico l’affermazione che per aree fabbricabili debbano intendersi le aree “destinate alla edificazione per previsione negli strumenti urbanistici” e la conclusione che le aree destinate dal PRG di l’Aquila alla costruzione di attrezzature ricreative, sportive e culturali non siano da ritenere edificabili”, b) “se sussiste violazione delle previsioni delle NTA dello Strumento Urbanistico Generale per aver la decisione escluso la imponibilità ICI ad area recante la previsione di costruzione, in essa, di attrezzature ricreative, sportive e culturali e servizi complementari alla residenza”; 3) “vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per incompletezza ed incoerenza del ragionamento violazione e falsa applicazione della L. n. 1187 del 1968”, in relazione ai seguenti quesiti: a) “se sussiste vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per incompletezza ed in coerenza del punto di decisione che non lascia emergere il ragionamento seguito dal giudicante nel ritenere la esistenza del vincolo e la sua incidenza nella destinazione di PRG”, b) “se configura violazione della L. n. 1187 del 1968, l’aver ritenuto sussistente e decaduto un vincolo a contenuto conformativo avente la funzione di definire, in via astratta e generale, le possibilità edificatorie delle aree secondo le previsioni di PRG”. – che la contribuente non si è costituita;

osservato:

– che le doglianze denunzianti vizio di motivazione si rivelano inammissibili, poichè sostanzialmente incentrate su vizi di motivazione in diritto (cfr. Cass. 8612/06, 5595/03);

osservato inoltre:

– che le doglianze denunzianti violazioni di legge non ottemperano alle prescrizioni imposte, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c.;

– che – in disparte la questione della legittimità di un unico motivo di ricorso articolato in una pluralità di quesiti – deve, invero, osservarsi che le SS.UU. di questa Corte sono, infatti, chiaramente orientate a ritenere che – dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – il quesito relativo ad una censura in diritto non può consistere in mera richiesta di accoglimento del motivo ovvero, come nella specie, nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura illustrata nello svolgimento del motivo o sull’interpretazione giuridica proposta, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; con la conseguenza che la Corte deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (v. Cass. s.u. 3519/08);

– che, in tale ottica, si è puntualizzato che il quesito di diritto, prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., a corredo del ricorso per cassazione, non può mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata, o non, violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, e deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendo una diversa soluzione della specifica controversia (v. Cass. 4044/09);

ritenuto:

– che il ricorso si rivela, pertanto, inammissibile, sicchè va adottata la correlativa declaratoria nelle forme di cui all’art. 375 c.p.c., e art. 380 bis c.p.c., nonostante il diverso tenore della relazione (cfr. Cass. 7433/09, 5464/09);

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010

 

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