Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7208 del 21/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.21/03/2017),  n. 7208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16036-2015 proposto da:

B.W., in proprio e nella qualità di legale rappresentante

pro tempore della CONSULTANCE INNOVATION BUSINESS IMPORT EXPORT

SARL, siglabile CIBIEX SARL, quale socio accomandatario e legale

rappresentante della SAS RAVENNA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VAL CRISTALLINA 3, presso lo studio dell’avvocato AMILCARE

SESTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO

DAVOLI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dell’avvocato ESTER

ADA SCIPLINO, unitamente agli avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO

MARITATO e ANTONINO SGROI;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 124/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

che B.W., in proprio e quale legale rappresentante di Attila s.a.s., proponeva opposizione avverso il ruolo e la cartella esattoriale avente ad oggetto la somma di Euro 137.719,76 per contributi omessi e somme aggiuntive, pretesi dall’INPS in relazione a nove posizioni lavorative di cui al verbale di accertamento congiunto della D.P.L e dell’INPS in data 15.2.2007;

che il giudice di primo grado respingeva l’opposizione;

che la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, per quel che qui rileva, ha dichiarato illegittimo il ruolo quanto alla pretesa contributiva riferita ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati per il periodo antecedente la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003e, quanto ai contratti stipulati in epoca successiva, ha confermato la valutazione di prime cure di genericità dei progetti allegati, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e sgg.;

che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso B.W., in proprio e quale legale rappresentante di Attila s.a.s. sulla base di un unico motivo, successivamente illustrato con memoria; che l’INPS anche quale rappresentante della SCCI. s.p.a. ha depositato tempestivo controricorso;

che Equitalia Nord s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’unico motivo di ricorso con il quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e sgg. e della circolare n. 1/2004 del Ministero delle Politiche sociali, censurandosi la valutazione di genericità dei progetti allegati ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 61 D.Lgs. cit. e la correttezza della ricostruzione fattuale, sulla base della prova testimoniale, in punto di accertamento della natura subordinata dei rapporti in oggetto, risulta inammissibile per una pluralità di profili;

che, invero, costituendo la valutazione di genericità del progetto dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 61 e sgg. D.Lgs. cit. l’esclusiva ratio decidendi alla base della statuizione di parziale accoglimento dell’appello dell’ INPS risultano inconferenti le censure attinenti alla corretta valutazione delle prove testimoniali in punto di accertamento della subordinazione dei collaboratori alla volontà dell’imprenditore;

che parimenti inammissibili, seppure per ragioni diverse, risultano le doglianze intese a contrastare la valutazione di genericità del progetto riferito ai rapporti di collaborazione autonoma instaurati ai sensi degli artt. 61 e sgg. D.Lgs. cit.;

che questa Corte ha ripetutamente affermato che il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (v. tra le altre, Cass. n. 26174 del 2014); che il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento e il secondo mediante trascrizione o riassunto nel ricorso del suo esatto contenuto (Cass. n. 2861 del 2014, n. 2427 del 2014, n. 2966 del 2011). In altri termini, occorre non solo che la parte precisi dove e quando il documento asseritamente ignorato dai primi giudici o da essi erroneamente interpretato sia stato prodotto nella sequenza procedimentale che porta la vicenda al vaglio di legittimità; ma al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. n. 761 del 2014, n. 24448 del 2013, n. 22517 del 2013), occorre altresì che detto documento ovvero quella parte di esso su cui si fonda il gravame sia puntualmente riportata nel ricorso nei suoi esatti termini (Cass. n. 748 del 2014, n. 15634 del 2013);

che l’inosservanza anche di uno soltanto di questi oneri viola il precetto di specificità di cui al citato art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e rende il ricorso conseguentemente inammissibile (Cass. n. 14216 del 2013, n. 23536 del 2013, n. 23069 del 2013, n. 26174 del 2014).;

che parte ricorrente, nel censurare la valutazione di genericità dei progetti, non ha articolato le proprie censure con modalità conformi alle richiamate prescrizioni posto che, non solo non ha riprodotto il contenuto dei progetti relativi ai contratti stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, ma neppure ha esattamente indicato in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte tali documenti erano reperibili;

che a tanto consegue, preclusa ogni delibazione nel merito, la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza;

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.700,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

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