Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7208 del 15/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/03/2021), n.7208
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22284-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
EDILIZIA MENSOLA SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli
avvocati MARCO MICCINESI, FRANCESCO PISTOLESI, SIMONE GINANNESCHI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 109/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 22/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE
CAPOZZI.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR Toscana, di rigetto dell’appello da essa proposto averso una sentenza della CTP di Firenze, che aveva accolto il ricorso della contribuente s.p.a. “EDILIZIA MENSOLA” avverso una cartella di pagamento per maggiore IRES 2011, emessa dall’ufficio in sede di controllo formale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 ter, per aver ritenuto che la società contribuente non potesse godere dell’agevolazione fiscale prevista per le spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica, di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 344, trattandosi di agevolazione non riferibile alle spese sostenute su immobili “merce”, che cioè formavano oggetto dell’attività d’impresa.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 344 e segg., e D.M. 19 febbraio 2007, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto non era contestato che la s.p.a. “EDILIZIA MENSOLA” svolgesse attività imprenditoriale di locazione di immobili a terzi e le agevolazioni fiscali previste per le spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica erano da ritenere esclusivamente concedibili ai fabbricati strumentali, utilizzati per l’esercizio dell’attività imprenditoriale, si che dette agevolazioni non erano concedibili in caso di interventi realizzati su beni locati a terzi e costituenti oggetto dell’attività imprenditoriale esercitata; se invero detta detrazione fosse stata riconosciuta a società immobiliari di locazione, quale era la contribuente s.p.a. “EDILIZIA MENSOLA”, sarebbero stati concessi ad un’impresa collettiva benefici ingiustificati ed estranei allo scopo perseguito dalla normativa di settore, la quale aveva la finalità di favorire esclusivamente i soggetti che utilizzavano i beni;
che la contribuente s.p.a. “EDILIZIA MENSOLA” si è costituita con controricorso;
che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è infondato;
che, invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 19815 del 2019; Cass. n. 19816 del 2019) è concorde nel ritenere che il beneficio fiscale di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 344 ss. e consistente nella previsione della detrazione dell’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti si rivolge ad un’ampia platea di beneficiari, i quali possono essere sia persone fisiche non titolari di redditi d’impresa, sia soggetti titolari di reddito d’impresa, incluse le società; e la detrazione è da ritenere concedibile anche agli immobili locati a terzi ed anche a quelli concessi a terzi a titolo di leasing, anche se, in tal caso, la detrazione compete all’utilizzatore e non alla società concedente;
che, invero, con riferimento al beneficio fiscale in esame, la ratio legis desumibile dal testo normativo in esame consiste nella volontà di incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico; e dal tenore letterale delle norme sopra indicate non è rinvenibile alcuna limitazione di tipo soggettivo che osti ad una generalizzata operatività della detrazione d’imposta in esame, la quale spetta dunque non al conduttore, ma al proprietario locatore, il quale, nella locazione tout court, a differenza di quanto accade in materia di leasing, è proprio il soggetto che compie l’intervento migliorativo, sopportandone il costo;
che non è condivisibile l’equiparazione fatta dall’Agenzia delle entrate fra la normativa di cui sopra, riferita alla riqualificazione energetica degli immobili, alla fattispecie agevolativa di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 1, in materia di disposizioni tributarie concernenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, atteso che tale ultima normativa era espressamente volta ad incentivare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con riferimento all’imposta sul reddito delle persone fisiche, si che, dovendosi estendere la normativa alle imprese, era stato correttamente ritenuto che la norma agevolativa si riferisse unicamente ai beni patrimoniali e non ai beni strumentali o beni merce, in quanto l’eventuale applicazione dell’agevolazione anche a tali ultimi beni, avrebbe comportato una duplicazione delle deduzioni ed in definitiva un indebito arricchimento dell’imprenditore;
che, al contrario, il beneficio fiscale introdotto con alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 344 ss. non riguarda la più limitata categoria dei soggetti IRPEF, ma è diretta a beneficio di tutte le categorie immobiliari e di tutti i soggetti che ne hanno la proprietà, inclusi i titolari di reddito d’impresa e le società, a condizione che siano state sostenute spese per il potenziamento dei loro cespiti, in coerenza con la finalità perseguita di un generalizzato miglioramento energetico del patrimonio immobiliare nazionale;
che va in definitiva ritenuto che il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dell’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 334 ss. ed al decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di redditi d’impresa, incluse le società, i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi;
che il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate va pertanto respinto, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio, quantificate come in dispositivo.
PQM
La Corte respinge il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.900,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021