Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7208 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 04/03/2022), n.7208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22632/2020 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Carmela Grillo, del foro di Perugia,

(carmela.grillo.avvocatiperugiapec.it) che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 511/2020 del Tribunale di Perugina;

udita la relazione della causa svolta all’udienza Camerale del

21/10/2021 dal consigliere relatore Dott. Giovanni Ariolli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. O.E., cittadino della (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il Decreto n. 511/2020 del Tribunale di Perugia, con cui è stato rigettato il ricorso avverso la decisione con la quale la commissione territoriale di Firenze (Sezione di Perugia) aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale (status di rifugiato e sussidiaria) ed umanitaria.

2. Svolgendo un unico motivo chiede l’annullamento del decreto impugnato, deducendo la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3. Il Ministero dell’Interno, non essendosi costituito nei termini con controricorso, ha depositato nota al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.

4.1. In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., 29/10/2020, n. 23942; Cass., 21/11/2018, n. 30105). Il Tribunale, nel valutare la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), ha fatto ricorso a fonti internazionali citate nel provvedimento, l’ultima delle quali è il rapporto EASO 2018. Per contro, il ricorrente fa riferimento ad un rapporto EASO più risalente (2017), del quale, peraltro, cita solo alcuni laconici passaggi che non forniscono indicazione alcuna circa l’area nella quale vi sarebbe una violenza generalizzata e che si assume essere l’Edo State. Per il che la censura si rivela del tutto generica.

Per intanto, il ricorrente deduce una violazione di legge, ma poi il Tribunale ha accertato, con ricorso a fonti internazionali autorevoli ed aggiornate, che la zona di provenienza del ricorrente è immune da situazioni di violenza indiscriminata.

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Ministero intimato.

6. Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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