Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7207 del 21/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 21/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.21/03/2017),  n. 7207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25863-2014 proposto da:

COMUNE DI LATINA, (P.I. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 400, presso

lo studio dell’avvocato SILVIA SCOPELLITI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO PAOLO CAVALCANTI;

– ricorrente –

contro

R.E. e U.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO GRECO,

che li rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8509/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA;

depositata il 29/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha autorizzato la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata;

Rilevato:

che il giudice d’appello ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il comune di Latina è stato condannato, tra l’altro, al pagamento di somme a titolo di rivalutazione della indennità di lavoro straordinario e festivo in favore dei ricorrenti R.E. e U.A.;

che la sentenza impugnata, per quel che ancora rileva, premesso che il comune appellante aveva dedotto violazione ed errata interpretazione delle norme collettive in punto di corretta determinazione dell’aliquota per il calcolo del compenso per lavoro straordinario, ha osservato che tali censure, fondate sull’applicabilità, ai sensi del ccnl autoferrotranvieri, del divisore 195, non si confrontavano con le ragioni della decisione di prime cure la quale, con motivazione trascurata dall’ente appellante, aveva ritenuto incongruo il divisore proposto dall’ente;

che il comune di Latina ha chiesto la cassazione della decisione sulla base di un unico motivo successivamente illustrato con memoria;

che gli intimati hanno resistito con tempestivo controricorso.

Considerato:

che l’unico motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “vizio del procedimento per omessa considerazione della portata dei motivi di gravame”, violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla contrattazione collettiva nazionale del personale auto ferrotranvieri (combinato disposto di cui agli arti. 4, 15 e 17 ccnl 23.7.1976 e succ.) in punto di determinazione dell’aliquota per il calcolo del compenso per lavoro straordinario, non è articolato con modalità idonee alla valida censura della decisione di appello;

che, in particolare, la deduzione di parte ricorrente intesa a contrastare l’affermazione del giudice di appello secondo la quale le censure svolte con l’atto di gravame in punto di divisore applicabile al fine della determinazione della rivalutazione dello straordinario non si confrontavano con le effettive ragioni del decisum di primo grado non è sorretta da un’esposizione della vicenda processuale idonea a dare contezza dell’errore in tesi ascritto alla sentenza impugnata;

che questa Corte ha ripetutamente affermato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito; che il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (ex plurimis v. Cass. ord. n. 1926 del 2015);

che parte ricorrente non ha osservato tali prescrizioni in quanto: ha affidato le proprie censure alla generica affermazione che dalla lettura dell’atto di gravame si evinceva “inequivocabilmente” che lo stesso era incentrato e focalizzato sulla contestazione di come il giudice di prime cure aveva risolto la questione del divisore; non ha riprodotto o riassunto i brani della sentenza di primo grado che affrontavano la questione del divisore in concreto applicabile; tantomeno ha specificato il contenuto dei motivi di gravame che asserisce destinati ad inficiare le ragioni alla base della decisione di primo grado onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità dell’asserzione sopra richiamata;

che, parimenti, la seconda censura, con la quale è denunziata violazione e falsa applicazione delle norme collettive, è inammissibile in quanto non pertinente alle ragioni alla base della decisione di secondo grado la quale non ha in alcun modo affrontato il merito della questione della corretta applicazione del contratto collettivo nazionale auto ferrotranvieri, ritenendo il suo esame nel merito precluso dalla rilevata inidoneità delle censure formulate con l’atto di gravame del Comune alla valida impugnazione delle decisione di primo grado;

che in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 1.200,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge. Con distrazione in favore dell’Avv. Marcello Greco.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA