Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7207 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/03/2021), n.7207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22087-2019 proposto da:

IL POETA DEL QUOTIDIANO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GUIDO D’AREZZO 2, presso lo studio dell’avvocato CESARE SAN MAURO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2055/25/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che la contribuente s.r.l. “IL POETA DEL QUOTIDIANO” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR Lombardia, sezione staccata di Brescia, di rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso una sentenza della CTP di Mantova, la quale aveva respinto il ricorso proposto dalla società ricorrente e dai suoi soci avverso due avvisi di accertamento 2010 ed aveva invece accolto il ricorso proposto dai medesimi soggetti avverso un avviso di accertamento 2011 per maggiori introiti da essi conseguiti in esito all’assegnazione di immobili della società anzidetta.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la società contribuente lamenta la nullità della sentenza per violazione art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR aveva omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale da essa proposto in ordine ai due avvisi di accertamento riferiti al 2010, per i quali la CTP aveva respinto il suo ricorso; e, per l’ipotesi che questa Corte avesse ritenuto di decidere nel merito la controversia, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ha riproposto le argomentazioni di merito svolte in sede di appello incidentale; che l’Agenzia delle entrate si è costituita fuori termine, con memoria unicamente finalizzata all’eventuale sua partecipazione all’udienza di discussione della causa, ex art. 370 c.p.c., comma 1;

che la società ricorrente ha altresì presentato memoria illustrativa;

che l’unico motivo di ricorso proposto dalla società contribuente è fondato;

che, invero, dall’esame della sentenza impugnata, emerge con chiarezza che la società ricorrente, oltre a presentare le proprie controdeduzioni in ordine all’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva accolto il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di accertamento n. T9T030300317/2015, relativo al periodo d’imposta 2011, ha altresì proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva respinto il suo ricorso avverso gli avvisi di accertamento n.ri (OMISSIS), relativi al periodo d’imposta 2010; detto appello incidentale non è stato invero assolutamente preso in esame dalla sentenza impugnata, la quale è da ritenere essere pertanto affetta dal vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., ravvisabile quando il giudice omette di provvedere su di una richiesta (appello incidentale), legittimamente formulata da una delle parti ed autonomamente apprezzabile (cfr. Cass. n. 22177 del 2019; Cass. n. 5730 del 2020);

che, da quanto sopra, consegue l’accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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