Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7207 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 04/03/2022), n.7207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22246/2020 proposto da:

B.F., rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Maiorana, del

foro di Roma, (roberto.maiorana.avvocato.pe.it) che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 528/2020 del Tribunale di Perugina;

udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del

21/10/2021 dal consigliere relatore Dott. Giovanni Ariolli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. B.F., cittadino del (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il Decreto n. 528/2020 del Tribunale di Perugia, con cui è stato rigettato il ricorso avverso la decisione con la quale la commissione territoriale di Firenze – Sezione distaccata di Perugia, aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale (status di rifugiato e sussidiaria) ed umanitaria.

2. Svolgendo quattro motivi chiede l’annullamento del decreto impugnato.

2.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, l’omessa audizione del ricorrente; lamenta la “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 8 e segg., che rende obbligatoria l’audizione del richiedente in assenza della disponibilità della videoregistrazione”.

2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., commi 1, nn. 3 e 5, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. La censura attiene ai presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del Paese di origine.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8: difetto e travisamento dei fatti in ordine alla richiesta di protezione umanitaria.

2.4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge in ordine al diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in ragione della situazione personale del ricorrente, dei gravi rischi di persecuzione nel Paese di origine (di cui era stato omesso l’esame delle relative fonti informative), nonché omessa comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del Paese di provenienza.

3. Il Ministero dell’Interno, non essendosi costituito nei termini con controricorso, ha depositato nota al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso vada rigettato.

4.1. Il primo motivo è infondato. In materia di protezione internazionale, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere anche all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa (Cass., 11/11/2020, n. 25439; Cass., 07/10/2020, n. 21584). Il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve, pertanto, contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass., 11/11/2020, n. 25312). Ma tale indicazione manca del tutto nel ricorso.

4.2. Il secondo motivo è inammissibile. Nell’ipotesi in cui il giudice abbia, bensì, fondato la decisione su fonti aggiornate, ma il ricorrente deduca che tali fonti non siano le ultime concernenti la zona di provenienza, ciò non si traduce, di per sé, in un motivo di nullità della pronuncia impugnata, salvo che il richiedente deduca e dimostri – riproducendone il contenuto essenziale nel ricorso – che da queste ultime fonti emergano specifici elementi di accresciuta instabilità e pericolosità non considerati (Cass., 30/10/2020, n. 23999; Cass. 7105/2021). Nella specie, peraltro, il ricorrente trascrive un Viaggiare sicuri più recente delle fonti citate dal Tribunale (2019), ma dal quale non si ricava in alcun modo una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto interno o internazionale.

4.3-4.4. Il terzo e quarto motivo, in tema di protezione umanitaria, sono inammissibili poiché assolutamente generici, anche in relazione alla presunta integrazione dell’istante, solo enunciata, ma in alcun modo specificata. Invero, il Tribunale ha escluso la speciale forma id protezione richiesta, per un verso, rilevando l’esistenza nel Paese di origine di legami familiari, e, per altro, stante l’assenza di un percorso di integrazione in Italia, reputando correttamente non decisivi a tale fine la circostanza dell’ospitalità presso un centro di accoglienza dell’ARCI, la partecipazione ad un corso di italiano e ad un’iniziativa di volontariato, restando soltanto dedotta la stipulazione di un contratto di lavoro, omettendosi di precisare se tale circostanza fosse stata allegata al giudice del merito.

5. In conclusione, va rigettato il ricorso. Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Ministero intimato.

6. Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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