Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7206 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 04/03/2022), n.7206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17218/2020 proposto da:

O.E., rappresentato e difeso dall’avv. Noemi Nappi, del foro

di Avellino, (noemi.nappi.avvocatiavellinopec.it) che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 1399/2020 del Tribunale di Torino;

udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del

21/10/2021 dal consigliere relatore Dott. Giovanni Ariolli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. O.E., cittadino della (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il decreto n. 1399/2020 del Tribunale di Torino, con cui è stato rigettato il ricorso avverso la decisione con la quale la commissione territoriale di Torino aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale (status di rifugiato e sussidiaria) ed umanitaria.

2. Svolgendo tre motivi chiede l’annullamento del decreto impugnato.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. La censura investe il giudizio di inattendibilità del ricorrente espresso dai giudici di merito, nonché l’omessa fissazione dell’udienza.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9. La doglianza attiene al rigetto del riconoscimento della protezione sussidiaria.

2.3 Con il terzo motivo denuncia la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3. Il Ministero dell’Interno, non essendosi costituito nei termini con controricorso, ha depositato nota al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.

4.1. Il primo motivo in tema di credibilità del ricorrente e relativo al riconoscimento dello status di rifugiato e/o di soggetto meritevole di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. b), è manifestamente infondato. Il Tribunale, infatti, è anzitutto pervenuto ad un giudizio di inattendibilità del narrato in quanto la versione resa dal richiedente è risultata generica in ordine a circostanze aventi carattere decisivo del narrato. Ciò in ossequio al principio dettato da questa Corte secondo cui la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), (Cass., 05/02/2019, n. 3340; Cass., 07/08/2019, n. 21142; Cass., 19/06/2020, n. 11925; Cass., 02/07/2020, n. 123578), escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti (Cass., 27/06/2018, n. 16925; Cass., 12/11/2018, n. 28862). La non credibilità esclude in radice la concedibilità tanto dello status di rifugiato quanto della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), (Cass., n. 10286/2020).

Peraltro, nel caso in esame, va anche evidenziato che la domanda di protezione muove dall’esistenza di un pregiudizio che trae origine da una vicenda essenzialmente privata che è comunque estranea al paradigma della protezione internazionale (ex multis, Cass., sent. n. 23796/2020; Cass., ord. n. 23281/2020). Inoltre, il ricorrente non ha neppure allegato di avere provato a chiedere ausilio alla Polizia, finendo per addurre un’indimostrata impossibilità di intervento delle forze dell’ordine che non assurge a fatto notorio.

Infine, la decisione di rendere non credibile il richiedente – senza audizione, non obbligatoria – risulta adeguatamente motivata, a fronte di una censura del tutto generica che comunque fa riferimento al profilo dell’asserita credibilità del racconto del ricorrente, motivatamente escluso dal provvedimento impugnato.

4.2. Il secondo motivo è inammissibile, avendo il Tribunale indicato le fonti del convincimento. In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., 29/10/2020, n. 23942; Cass., 21/11/2018, n. 30105). Al riguardo, il Tribunale ha accertato, con ricorso a fonti internazionali autorevoli ed aggiornate, che la zona di provenienza del ricorrente è immune da situazioni di violenza indiscriminata. Il ricorrente tende a sollecitare a questa Corte una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna della Nigeria, giudizio quest’ultimo, inibito alla Corte di legittimità, ed invece rimesso alla cognizione esclusiva del giudice di merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato, anche tramite la consultazione di qualificate fonti informative, che negli Stati sud della Nigeria non si assiste ad un conflitto armato di carattere generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma di cui il ricorso invoca l’applicazione.

4.3. Il terzo ed ultimo motivo (in tema di protezione umanitaria) è inammissibile: a fronte di una pronuncia che accerta la mancata allegazione di concrete ragioni di vulnerabilità e di profili di effettiva integrazione in Italia, le doglianze del ricorrente risultano del tutto generiche.

5. In conclusione, va dichiarato inammissibile il ricorso. Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Ministero intimato.

6. Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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