Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7205 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/03/2021), n.7205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16569-2019 proposto da:

MAJORANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SELLITTI BRUNO;

– ricorrente –

contro

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (R.T.I.), EQUITALIA SUD SPA ora

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE EPE, GESET ITALIA, OTTOGAS SRL, in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 52, presso lo studio

dell’avvocato BRINDISI LEOPOLDO, rappresentati e difesi

dall’avvocato DE FELICE MARIA VOCCIA;

– controricorrenti –

contro

COMUNE di NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10571/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che la s.p.a. “MAJORANO” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza della CTP di Napoli, che aveva respinto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento TARSU anni 2010, 2011 e 2012 per alcuni immobili di sua proprietà ubicati in Napoli, via Argine n. ri 504 e 508.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo, la contribuente lamenta violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto erroneamente la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello, perchè, con esso, essa società ricorrente si sarebbe limitata a riproporre i medesimi motivi di ricorso già esaminati dalla CTP di Napoli; secondo la giurisprudenza di legittimità, l’appello aveva carattere devolutivo pieno, essendo esso un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, si che era da ritenere senz’altro sufficiente, per la sua ammissibilità, la riproposizione delle eccezioni disattese dal primo giudice;

che, con il secondo motivo, la società contribuente lamenta violazione art. 111 Cost., comma 6 e art. 36 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per l’ipotesi in cui fosse stato ritenuto che la CTR, oltre a dichiarare inammissibile l’appello per assenza di specifici motivi di gravame, avesse deciso nel merito la controversia, ritenendo fondata la pretesa dell’ufficio; ma tale ultima statuizione sarebbe stata del tutto priva di motivazione, in quanto la CTR non aveva spiegato le ragioni per le quali aveva condiviso nella loro totalità le argomentazioni svolte dalla CTP;

che, con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 2, e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in quanto la CTR non si era pronunciata sulla lamentata violazione D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 60, comma 2, in materia di esenzione dal versamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

che il R.T.I. s.p.a. “EQUITALIA SUD”, s.p.a. “GESET ITALIA” ed s.r.l. “OTTOGAS” si è costituito con controricorso;

che il primo motivo di ricorso proposto dalla società contribuente è fondato;

che, invero, in materia tributaria, la riproposizione in appello delle originarie censure, poste a fondamento del ricorso di primo grado, è sufficiente ad assolvere l’onere d’impugnazione specifica, imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso che, nel processo tributario, l’appello ha carattere devolutivo pieno, non essendo esso limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma perseguendo la finalità di ottenere il riesame della causa nel merito nella sua interezza; ed il requisito della specificità dei motivi di appello non può essere inteso nel senso che l’appellante sia tenuto a formulare nuovi argomenti giuridici a sostegno dell’impugnazione, potendo l’appellante limitarsi a sottoporre all’esame del giudice di appello le medesime argomentazioni svolte in primo grado e respinte in quella sede, manifestando un dissenso che investa la decisione di primo grado nella sua totalità (cfr. Cass. n. 30525 del 2018; Cass. n. 32838 del 2018; Cass. n. 32954 del 2018; Cass. n. 1200 del 2016; Cass. n. 30341 del 2019);

che quanto sopra esposto non è in contrasto con altra pur autorevole pronuncia di legittimità (Cass. SS.UU. n. 27199 del 2017), in materia di specificità dei motivi di appello, di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, secondo cui gli articoli anzidetti vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dalla sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; invero, nella citata sentenza, è stato pur sempre rimarcato che il giudizio di appello mantiene in ogni caso la sua natura di “revisio prioris instantiae”, in tal modo diversificandosi dal ricorso per cassazione, qualificabile invece come impugnazione a critica vincolata, e che, pertanto, l’atto di appello non deve rivestire particolari formule sacramentali, nè deve contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, essendo sufficiente quindi la mera riproposizione delle originarie argomentazioni svolte in primo grado, in quanto il dissenso può legittimamente investire la decisione nella sua interezza e può legittimamente sostanziarsi nelle medesime argomentazioni poste a fondamento del ricorso respinto in primo grado;

che non va infine trascurato come il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, dettato per l’appello in materia tributaria, si discosta notevolmente dall’omologa norma dettata per il processo civile dall’art. 342 c.p.c., alla quale è riferita la sentenza a SS.UU. da ultimo citata, potendosi qualificare il citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, dettato in tema di processo tributario, come norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c. e tale da diversificarsi in modo significativo rispetto a quest’ultima, atteso che, nella prima, è richiesto unicamente che il ricorso in appello contenga “i motivi specifici dell’impugnazione” (cfr. Cass. n. 24641 del 2018); il che, come in precedenza esposto, consente di ritenere legittimo l’appello allorchè l’appellante si limiti a sottoporre alla CTR le medesime argomentazioni formulate innanzi alla CTP e da quest’ultima respinte, essendo in sostanza sufficiente che emerga un dissenso tale da investire la decisione di primo grado nella sua interezza;

che sono da ritenere assorbiti i restanti due motivi di ricorso;

che, pertanto, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, va accolto il primo motivo di ricorso, con riferimento al quale la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, accoglie il primo motivo di ricorso, con riferimento al quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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