Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7205 del 13/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7205 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 8537-2013 proposto da:
SABA ITALIA SPA in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CRESCENZIO 9, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO
AMATO, che lo rappresenta e difende giusta delega a
margine;
– ricorrente –

203.5
2833

contro
REGIONE CALABRIA, REGIONE EMILIA ROMAGNA, REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA, REGIONE LAZIO, REGIONE PUGLIA,
REGIONE UMBRIA, REGIONE LOMBARDIA;
– intimati –

Data pubblicazione: 13/04/2016

nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
tempore,

in persona

del Direttore pro

elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione
avverso la sentenza n.

208/2012 della COMM.TRIB.REG.

di ROMA, depositata il 05/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 01/10/2015 dal Consigliere

Dott. CAMILLA

DI IASI;
udito per il

ricorrente l’Avvocato AMATO che si

riporta e chiede l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato URBANI NERI

che si

riporta agli atti;
udito il

P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERGIO DEL CORE

che ha concluso per

l’inammissibilità del 2° motivo, l’accoglimento del l°
motivo, l’assorbimento del 3 0 motivo di ricorso.

STATO,

ricorso n. 8537/13

SENTENZA

Saba Italia s.p.a. -gestore di parcheggi pubblici in regime di concessione- ricorre per
la cassazione della sentenza n. 208/10/2012 con la quale la CTR del Lazio, in
controversia avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di
rimborso dell’Irap versata per l’anno 2007, accogliendo l’appello proposto
dall’Agenzia delle Entrate, riformava la sentenza di primo grado che aveva accolto
l’opposizione della società, in particolare sostenendo che le imprese “regolamentate”
che operano a tariffa nel settore dei pubblici servizi sono escluse dalle misure in tema
di cd. cuneo fiscale. L’Agenzia delle entrate non ha resistito con controricorso, ma ha
depositato atto denominato “di costituzione” al fine della eventuale partecipazione
all’udienza di discussione. La discussione del ricorso, già fissata dinanzi alla sesta
sezione civile, articolazione tributaria, per l’udienza del 22.04.2015 (in vista della
quale la ricorrente aveva depositato memoria) è stata rimessa alla pubblica udienza
per ritenuta assenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c.
Ritenuto in diritto
Col primo dei tre motivi di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli
artt. 14, 36, 53 e 49 d.lgs. 546 del 1992 nonché degli artt. 331, 332 e 112 c.p.c., Saba
Italia s.p.a., rilevato che originariamente il ricorso introduttivo era stato notificato a
più soggetti, (e cioè l’Agenzia delle entrate D.P. Ufficio Controlli Roma 3 nonché le
Regioni Lazio, Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Umbria, Friuli Venezia Giulia,
Calabria), che non si erano costituiti e nei confronti dei quali la sentenza di primo
grado era stata emessa, mentre l’appello era stato proposto da un diverso ufficio
dell’Agenzia delle entrate e notificato solo a Saba Italia s.p.a., afferma che il giudizio
d’appello è nullo non avendo il giudice d’appello disposto l’integrazione del
contraddittorio nei confronti delle altre parti processuali e che pertanto la causa deve
essere rinviata ad altro giudice d’appello.
Col secondo motivo la ricorrente lamenta omessa pronuncia in ordine alla dedotta
inammissibilità dell’appello.
Col terzo motivo, deducendo violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 446 del 1997, la
ricorrente lamenta discriminazione di trattamento derivante dal mancato
riconoscimento della agevolazione fiscale per il concessionario di parcheggio a
fronte della spettanza di detto beneficio in favore del titolare di appalto, chiedendo in
subordine che della causa sia investita la Corte di Giustizia Europea.
Preliminarmente occorre rilevare che nella memoria la ricorrente evidenzia il
carattere assolutamente preliminare del terzo motivo di ricorso rispetto alle ulteriori
doglianze. In proposito è tuttavia sufficiente rilevare che, secondo la giurisprudenza
di questo giudice di legittimità, le questioni relative alla legittimità del contraddittorio
e alla regolare costituzione del rapporto processuale, involgendo interessi di ordine
pubblico, sono preliminari ad ogni altra (v. eass. n. 5050 del 1970).

Considerato in fatto

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia anche per le spese a diversa sezione della CTR del Lazio in diversa
composizione.
Così deciso in Roma il l°.10.2015

Deve essere pertanto innanzitutto esaminato il primo motivo di ricorso.
Esso è fondato.
t’ vero che l’imposta in discussione (kap) è accertata e riscossa dallo Stato e solo il
suo gettito è devoluto alle Regioni sicché non è configurabile un litisconsorzio
necessario con queste ultime che imponga l’integrazione del contraddittorio nei loro
confronti, tuttavia nella specie la ricorrente in primo grado aveva convenuto, oltre
all’Agenzia delle Entrate, anche alcune Regioni. Ne consegue che nella specie è
configurabile un litisconsorzio processuale e deve trovare applicazione il principio di
diritto più volte affermato da questa Corte secondo il quale nel contenzioso tributario,
in caso di litisconsorzio processuale -che determina l’inscindibilità delle cause anche
quando non sussiste litisconsorzio necessario di natura sostanziale- l’omessa
impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina
l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di ordinare l’integrazione
del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa,
pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso,
rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (v. tra le altre cass. n. 10934 del
2015).11 primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento degli
altri e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio allo stesso giudice in
diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

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