Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7205 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 04/03/2022), n.7205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17377/2019 proposto da:

A.J., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Carmela Grillo, del foro di Perugia,

(carmela.grillo.avvocatiperiniapec.it) che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 369/2019 del Tribunale di Perugina;

udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del

21/10/2021 dal consigliere relatore Dott. Giovanni Ariolli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. A.J., cittadino della (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il Decreto n. 369 del 2019, del Tribunale di Perugia, con cui è stato rigettato il ricorso avverso la decisione con la quale la commissione territoriale di Firenze (Sezione di Perugia) aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale (status di rifugiato e sussidiaria) ed umanitaria.

2. Svolgendo quattro motivi chiede l’annullamento del decreto impugnato.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 5, comma 6. Si lamenta che il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei criteri legali volti a stabilire, in sede di giudizio, la credibilità del ricorrente, con omissione del dovere di cooperazione istruttoria.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11. La censura attiene all’omessa audizione del ricorrente da parte del Tribunale.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La doglianza investe la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato ed internazionale.

2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sul diniego dello status di rifugiato.

3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso non sia fondato.

4.1. Il primo motivo in tema di credibilità del ricorrente e relativo al riconoscimento dello status di rifugiato e/o di soggetto meritevole di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. b), è manifestamente infondato. Il Tribunale, infatti, è anzitutto pervenuto ad un giudizio di inattendibilità del narrato in quanto la versione resa dal richiedente è risultata densa di contraddizioni e di elementi vaghi e generici con particolare riguardo alla successione logica degli eventi narrati. Ciò in ossequio al principio dettato da questa Corte secondo cui la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), (Cass., 05/02/2019, n. 3340; Cass., 07/08/2019, n. 21142; Cass., 19/06/2020, n. 11925; Cass., 02/07/2020, n. 123578), escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti (Cass., 27/06/2018, n. 16925; Cass., 12/11/2018, n. 28862). Peraltro, il ricorrente ha dedotto, inammissibilmente, una violazione di legge e non il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., 05/02/2019, n. 3340; Cass., 07/08/2019, n. 21142; Cass., 19/06/2020, n. 11925; Cass., 02/07/2020, n. 123578). La non credibilità esclude in radice la concedibilità tanto dello status di rifugiato quanto della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), (Cass., n. 10286/2020).

4.2. Il secondo motivo di ricorso non è fondato. Secondo l’insegnamento di questa Corte, in materia di protezione internazionale, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere anche all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa (Cass., 11/11/2020, n. 25439; Cass., 07/10/2020, n. 21584). Il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve, pertanto, contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass., 11/11/2020, n. 25312). Nella specie, l’udienza è stata regolarmente fissata (p. 2 del decreto), ma il giudice non ha ritenuto di sentire nuovamente il richiedente, ascoltato due volte dalla Commissione Territoriale. Ne’ il ricorrente ha dedotto l’esistenza di fatti nuovi o nuovi temi di indagine da sottoporre al giudice di merito.

4.3. Il terzo motivo è inammissibile. In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., 29/10/2020, n.. 23942; Cass., 21/11/2018, n. 30105). Per intanto, il ricorrente deduce una violazione di legge, ma poi il Tribunale ha accertato, con ricorso a fonti internazionali autorevoli ed aggiornate, che la zona di provenienza del ricorrente è immune da situazioni di violenza indiscriminata.

4.4. Il quarto motivo è infondato. Il diritto di asilo, infatti, è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicché non v’e’ più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3 (Cass., n. 16362/2016; Cass., n. 11110/2019).

5. In conclusione, va rigettato il ricorso. Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Ministero intimato.

6. Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA