Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7204 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/03/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 30/03/2011), n.7204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G. (OMISSIS) in proprio nonchè quale

legale rappresentante della omonima impresa edile, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato ROMEI ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALLETTO SERGIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32,

presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS PAOLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CUCCHIARA IGNAZIO, giusta deliberazione della

Giunta Municipale n. 27 dell’8.4.2010 e giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1422/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

3/4/09, depositata il 22/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE SALVAGO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata in cancelleria il 26.10.2010 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 22 settembre 2009.

La quale in ordine ai corrispettivi dell’appalto per la realizzazione di opere di urbanizzazione affidato all’impresa B.G. dal comune di Sambuca di Sicilia,in riforma della sentenza 24 dicembre 2004 del Tribunale di Sciacca, ne ha escluso il diritto a percepire il premio di incentivazione di cui alla L. R. n. 21 del 1985, art. 35, perchè la proroga della data originaria di ultimazione dei lavori di mesi due, g. 16 a seguito di perizia di variante e di nuovo atto di sottomissione da parte dell’impresa. Ha altresì modificato la decorrenza degli interessi moratori sulle somme liquidate a titolo di compenso per i lavori eseguiti su ordini della D.L. stabilendola dalla data della citazione in giudizio,per la mancanza di precedente costituzione in mora. Ed ha respinto l’appello incidentale dell’impresa in ordine al mancato riconoscimento di ulteriori compensi per particolari lavori asseritamente non previsti negli atti contrattuali,e già oggetto di specifiche riserve.

2. L’impresa Bruccoleri ha proposto ricorso per cassazione deducendo con 4 motivi: a) che le spettava il premio di incentivazione,poichè il differimento della data contrattuale di ultimazione dell’appalto era dovuto a nuovi lavori disposti dal comune; b) che contestualmente all’appello incidentale aveva prodotto atti extragiudiziari di messa in mora notificati il 23 settembre 1994 e 4 marzo 1995,dai quali dovevano decorrere i relativi interessi; c) che non era stato tenuto conto delle specifiche osservazioni formulate dal proprio consulente alle risultanze della c.t.u. recepita acriticamente dai giudici di merito; d) che andavano riconosciuti nuovi prezzi in relazione ai lavori di scavo di cui alle riserve 1 e 2 in base alle considerazioni formulate nella propria consulenza,alle indicazioni del prezziario regionale ed alla disposizione dell’art. 21 sulle tipologie di lavori non preveduti dal contratto.

3. Il ricorso può essere esaminato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5, ed essere respinto se sono condivise le considerazioni che seguono.

La sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto sulla spettanza all’impresa appaltatrice del premio di incentivazione di cui alla L.R. Sicilia n. 21 del 1985, art. 35, in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte (art. 360 bis cod. proc. civ., n. 1), secondo cui: 1) In tema di appalti di opere pubbliche nella regione Sicilia, la norma di cui alla L.R. n. 21 del 1985, art. 35 – nel prevedere il diritto alla corresponsione di un “premio di incentivazione”, da corrispondere all’impresa in caso di anticipata ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali inizialmente previsti dal capitolato d’appalto – deve essere interpretata, sul piano letterale, logico e sistematico, nel senso che tale premio è collegato solo ad una ultimazione anticipata rispetto al termine inizialmente fissato dal contratto; 2) il premio conseguentemente va escluso tutte le volte in cui (e per il solo fatto che) il termine finale sia (legittimamente nel rapporto d’appalto) posticipato, e quindi tanto se ciò avvenga a seguito di proroga anche concordata,quanto nell’ipotesi di sospensioni e varianti, ancorchè disposte dalla stazione appaltante,quanto infine per fatti dovuti ad ipotesi di slittamento o differimento per forza maggiore:in quanto l’interesse pubblico all’esecuzione dell’opera prima del tempo inizialmente fissato, valutato positivamente in relazione ai tempi iniziali, può non sussistere rispetto ai diversi tempi sopravvenuti nel corso dell’esecuzione, quale che sia la causa del differimento (Cass. 20703/2007; 13434/2005, 3493/2004, 4477/2003).

Pertanto correttamente la Corte di appello una volta accertato un differimento di due mesi rispetto al termine contrattuale originario pattuitola ritenuto irrilevante la ragione che lo aveva determinato ravvisata dall’impresa in una perizia di variante tecnica,disposta dalla stazione appaltante,che aveva peraltro modificato i termini dell’appalto (pag. 7 sent.); ed escluso il diritto dell’appaltatore alla percezione del premio.

4. Manifestamente infondato appare anche il secondo motivo,pur esso in contrasto con i principi ripetutamente enunciati da questa Corte,secondo cui: 1) In materia di appalto di opere pubbliche, le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, vigente all’epoca dei fatti, trovano applicazione soltanto nei casi di ritardo dei pagamenti delle rate di acconto o di saldo dei lavori oltre i termini in esse indicati e non sono analogicamente estensibili ad altre diverse ipotesi di ritardato pagamento o al caso di inadempimenti sostanziali ad obblighi assunti dall’Amministrazione appaltante: per i quali, ove sia accertato che sono ad essa addebitabili, è dovuto il risarcimento dei danni secondo le regole ordinarie (Cass. 26916/2008; 23089/2007; 5278/2007); 2) In tema di appalto di opera pubblica, la costituzione in mora del committente, con riguardo a debiti per maggiori compensi, indennizzi o interessi, postula una intimazione di pagamento e, pertanto, non può discendere dalla mera iscrizione di una riserva nel registro di contabilità o della semplice emissione e presentazione di fattura; con la conseguenza che gli interessi sulle somme risultanti effettivamente dovute da parte dell’Amministrazione vanno liquidati dalla data dell’intimazione di pagamento o della domanda introduttiva del giudizio (Cass. 3768/2006;

589/1992; 2395/1989). Discende che se l’impresa ha inteso riferirsi agli interessi ex artt. 35 e 36 del Capitolato suddetto che le sarebbero stati liquidati dal Tribunale,”per i lavori eseguiti in virtù degli ordini impartiti dal direttore dei lavori, oggetto delle riserve tempestivamente formulate”, per il relativo ritardo erano dovuti soltanto quelli stabiliti dalla normativa codicistica; per cui sotto questo profilo la ricorrente difetta di interesse ad impugnare una statuizione che le ha attribuito anche quelli di capitolato cui la non aveva titolo. Mentre se il riferimento è ai soli interessi ordinari,la stessa ha riconosciuto di avere prodotto tardivamente soltanto nel giudizio di appello (Cass. 14766/2007; sez. un. 8202/2005) “gli atti extragiudiziari notificati il 23 settembre 1994 e 4 marzo 1995”, dei quali conseguentemente la sentenza non poteva tenere conto; e di cui,d’altra parte, neppure in questa sede di legittimità è stato trascritto il contenuto,perciò non consentendo a questa Corte di delibare la rilevanza e la decisività della loro omessa o erronea valutazione da parte dei giudici di appello.

5. Inammissibile è il terzo motivo che si limita a contestare l’addebito di genericità attribuito dalla Corte di merito alla censura rivolta a contestare la metodologia seguita dal ct. per dimostrare “l’infondatezza di alcune pretese oggetto, di riserve”:

senza prospettare le illogicità o le contraddizioni in cui era incorsa la sentenza di appello nel recepirne le risultanze. E soprattutto senza neppure indicare il contenuto delle riserve nonchè delle richieste che ne erano oggetto, indispensabile per assicurare una sufficiente comprensione dei termini delle questioni dedotte al giudice di legittimità (art. 366 cod.proc.civ., n. 3). E lo è per la medesima ragione il quarto con il quale l’impresa ha contestato l’interpretazione della Corte di appello sulla inclusione dei lavori e dei prezzi di applicazione per lo scavo a sezione obbligata nell’ambito delle tipologie contrattualmente previste,senza trascrivere nel ricorso le parti del contratto che si riferivano agli uni ed agli altri; e senza dedurre alcuna violazione di norme ermeneutiche (artt. 1362 segg. cod. civ.) con la precisazione delle ragioni per cui le considerazioni del giudice di merito avevano deviato da esse,perciò riducendo la censura ad una inammissibile istanza di revisione della ricostruzione suddetta e/o nella prospettazione di una interpretazione diversa “degli atti contrattuali” peraltro fondata sul fatto asseritamente “noto che per la posa di cigli e marciapiedi o delle reti elettriche di superficie non si possono eseguire scavi di grandi dimensioni che invaliderebbero la buona riuscita dell’opera, oltre che essere antieconomici” (pag. 15).

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Ritenuto in diritto.

3. – Il collegio, discussi gli atti delle parti, la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano ha condiviso gli uni e l’altra.

4. – Il è conseguentemente rigettato mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del comune di Sambuca come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’impresa Bruccoleri al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del comune di Sambuca in complessivi Euro 4.200 di cui Euro 4.000 per onorario di difesa,oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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