Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7204 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/03/2021), n.7204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16179-2019 proposto da:

C.M., G.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato FAUSTA ANNA DE STEFANO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1810/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che i contribuenti C.M. e G.F. propongono ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR Piemonte, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza della CTP di Torino, che aveva respinto il loro ricorso avverso tre intimazioni di pagamento, emesse dall’ufficio nei loro confronti per omesso pagamento delle somme dovute a seguito di una conciliazione del 19 novembre 2015 e quindi prima del 1 gennaio 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. s) e t), che aveva sostituito il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, introducendo altresì gli artt. 48-bis e 48-ter, in materia di accordi conciliativi fra l’ufficio ed i contribuenti.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, i contribuenti lamentano violazione e falsa applicazione del principio del favor rei, di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, in relazione all’art. 360 comma 1 n. ri 3, 4 e 5 c.p.c.; invero la CTR aveva ritenuto che le conciliazioni intercorse fra essi ricorrenti e l’ufficio risalissero al 19 novembre del 2015, si che ad esse doveva applicarsi la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, nella versione anteriore a quella introdotta dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. s) e t) del, quest’ultima più favorevole al contribuente, per non prevedere più essa il riferimento all’impianto sanzionatorio contenuto nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3; era applicabile pertanto anche d’ufficio il principio del favor rei, in quanto la vecchia versione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48 conteneva pur sempre sanzioni improprie di carattere sostanziale;

che, con il secondo motivo, i contribuenti lamentano violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR avrebbe omesso di motivare perchè fosse stata applicabile la vecchia formulazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, non avendo rilevato che le conciliazioni in esame si sarebbero perfezionate con il pagamento della prima rata, pagamento che, secondo la stessa Agenzia resistente, avrebbe dovuto aver luogo entro il 23 febbraio 2016; quindi la procedura conciliativa fra le parti era ancora in corso alla data del 1 gennaio 2016, con conseguente applicabilità alla stessa della nuova e più favorevole disciplina contenuta nella nuova versione del citato art. 48;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che il primo motivo di ricorso proposto dai contribuenti è manifestamente infondato;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 14303 del 2009; Cass. n. 9176 del 2015), l’applicazione del principio del favor rei, di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 3, comma 3, presuppone che il medesimo comportamento illecito sia stato considerato da due norme tributarie succedutesi nel tempo in modo diverso, si da aver dato luogo ad una diversa entità della medesima sanzione; ora il principio anzidetto non è applicabile alla specie in esame, in quanto la vecchia e nuova versione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, nel dettare le regole per la conciliazione delle liti fra l’ufficio ed i contribuenti, non hanno fatto alcun diretto riferimento all’impianto sanzionatorio, diversificandosi le due versioni solo in quanto la vecchia versione dell’art. 48 prevedeva che la conciliazione si perfezionasse con il versamento dell’importo, mentre quella successiva, attualmente vigente, prevede che la conciliazione si perfezioni con la sottoscrizione dell’accordo o del processo verbale;

che è inammissibile il secondo motivo di ricorso, con il quale i contribuenti hanno lamentato violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, che aveva formato oggetto di discussione fra le parti, fatto decisivo consistito nel fatto che il pagamento della prima rata dell’accordo conciliativo intercorso con l’ufficio avrebbe dovuto aver luogo il 23 febbraio 2016 e quindi in epoca successiva al 1 gennaio 2016, data di entrata in vigore della nuova versione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, la quale avrebbe dovuto pertanto essere applicata all’accodo conciliativo da essi sottoscritto; si osserva tuttavia che, in tal modo, i contribuenti hanno inammissibilmente inteso far valere nella presente sede di legittimità una versione dei fatti alternativa rispetto a quella fatta propria dalla CTR, avendo quest’ultima ritenuto, con motivazione non censurabile nella presente sede di legittimità, che la conciliazione fra i contribuenti e l’ufficio era avvenuta il 19 novembre 2015, si che era applicabile alla stessa il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48 nella versione anteriore a quella introdotta dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. s) e t) (cfr. Cass. n. 15471 del 2017); che, da quanto sopra, consegue il rigetto del ricorso dei ricorrenti, con loro condanna al pagamento in solido delle spese processuali, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei contribuenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte respinge il ricorso dei ricorrenti e li condanna in solido al pagamento delle spese processuali, quantificate in Euro 10.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

 

 

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