Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7204 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. I, 13/03/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 13/03/2020), n.7204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3105-2019 proposto da:

C.S., rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA FROLDI e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.S. impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona con il quale era stata rigettata la sua richiesta volta ad ottenere, in via principale, la protezione internazionale ed in subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso ritenendo insussistenti i requisiti previsti per il riconoscimento di una delle forme di tutela invocate.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto C.S. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 perchè il giudice di merito, pur avendo disposto l’audizione personale del richiedente in assenza di videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la Commissione territoriale, non avrebbe adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria limitandosi a chiedere al richiedente se egli confermava o meno le dichiarazioni rese in precedenza.

La censura è infondata.

Il ricorrente lamenta infatti che il giudice di merito avrebbe ridotto l’audizione ad un mero simulacro, sostanzialmente violando la ratio della norma processuale che impone, in difetto di videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la Commissione territoriale, o comunque di sua acquisizione agli atti del giudizio, la fissazione della pubblica udienza per consentire l’audizione personale del richiedente la protezione.

Tuttavia nella censura in esame il ricorrente non deduce di aver sollevato tempestivamente, innanzi il giudice di merito, eccezioni circa la modalità con cui sarebbe stata condotta l’audizione, ovvero di aver chiesto di poter fare dichiarazioni o verbalizzazioni di alcun genere. Nemmeno specifica su quali circostanze egli avrebbe potuto fornire elementi ulteriori rispetto a quelli già acquisiti agli atti del giudizio di merito.

Ne consegue la carenza di specificità della doglianza, non potendosi ritenere ammissibile la censura che si risolve nella pura e semplice deduzione di un vizio processuale al quale non sia ricollegata una concreta lesione del diritto di difesa.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 1978, art. 14, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente valutato la situazione generale esistente nella zona di provenienza del richiedente la protezione.

La censura è inammissibile. Il decreto impugnato, invero, esamina il contesto esistente in Gambia, escludendo l’esistenza di condizioni di pericolo diffuso e violenza generalizzata in tale area. A sostegno di tale apprezzamento, il Tribunale richiama fonti internazionali, quali EASO e UNHCR (cfr. pag.4 del decreto). Il ricorrente non contrappone a tale accertamento alcuna diversa fonte, ma si limita ad una generica contestazione, in violazione del principio(secondo cui “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio,, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv.655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultmo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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