Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7202 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/03/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 30/03/2011), n.7202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI EMPOLI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso

lo studio dell’avvocato DAMIANO PALLOTTINO (Studio Ripa di Meana),

rappresentato e difeso dall’avvocato FARNETANI RICCARDO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

D.L. (OMISSIS), Z.G.,

(OMISSIS), Z.I., Z.T. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 58, presso lo studio

dell’avvocato MOLINO CLAUDIA, rappresentati e difesi dall’avvocato

CECCHI ALESSANDRO, giusta mandato a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1057/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

10/3/09, depositata il 03/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE SALVAGO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 3 agosto 2009.

Il caso deciso dalla stessa presenta questi tratti.

Ritenuto che Z.G., I. e T. nonchè D. L. avevano chiesto la determinazione dell’indennità per l’espropriazione di un terreno di loro proprietà in località (OMISSIS) (in catasto al fg. 33, part. 432, 70, 74, 75 e 133) disposta con decreto sindacale dell’11 maggio 1999:cui la Corte di appello di Firenze con sentenza del 3 agosto 2009 ha attribuito destinazione edificatoria ed il valore di Euro 535.241 (con l’applicazione su metà dell’importo della riduzione del 25% di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89 segg.) in base ai seguenti presupposti: a) con la variante al P.R.G. del 1964,introdotta con provvedimento del 29 giugno 1989,tutte le particelle erano state ricompresse nella fascia di rispetto stradale e con la successiva variante del 20 gennaio 1992,pur avendo mantenuto la medesima ubicazione avevano ricevuto in parte destinazione a viabilità ed in parte a rispetto viario; b) il vincolo di viabilità aveva natura espropriativa come accertato dal c.t.u. in base ad alcuni indici sintomatici riguardanti l’intero comparto comprendente la zona suddetta,nonchè la realizzazione dell’opera pubblica,costituente opera di urbanizzazione primaria;nonchè all’edificabilità di fatto che la stessa sicuramente possedeva.

2) Che per la cassazione della sentenza il Comune di Empoli ha proposto ricorso per tre motivi; che gli Z. e la D. hanno contestato con controricorso;

3) Ritenuto che con nota del 23 dicembre 2010 il Comune di Empoli ha rinunciare al ricorso e che le controparti con atto del 5 gennaio 2011 hanno dichiarato di accettare la rinuncia;

Considerato, pertanto, che deve essere dichiarata l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese processuali (art. 391 cod. proc. civ., u.c.).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio ed interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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