Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7202 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/03/2021), n.7202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10191-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA GENTILE DA FABRIANO, 3,

presso lo studio dell’avvocato CAVALIERE FRANCESCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CAPPELLI ROBERTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4431/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 21/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate (unitamente all’Agenzia delle entrate riscossione) propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Calabria, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza della CTP di Catanzaro, che aveva accolto il ricorso del contribuente fallimento s.r.l. “(OMISSIS)” avverso il silenzio rifiuto dell’ufficio di rimborsare un’imposta proporzionale di registro versata per la registrazione di una scrittura privata avente ad oggetto la cessione di un credito a garanzia di un’apertura di credito; trattavasi invero di atto soggetto ad IVA, che avrebbe dovuto quindi scontare solo l’imposta fissa nella misura di Euro 129,00.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR non si era pronunciata sull’eccezione di compensazione da essa Agenzia formulata sia nelle controdeduzioni di primo grado, sia nell’atto di appello; ed in ordine a detta eccezione la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi, ai sensi dell’art. 1243 c.c.; che, con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione art. 56 L. Fall., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.; invero l’art. 56 L. Fall. espressamente disponeva che i creditori avevano diritto di compensare con i loro debiti verso il fallito i crediti da essi vantati verso il medesimo, ancorchè non scaduti prima della dichiarazione di fallimento; e l’unica condizione di efficacia di detta compensazione era l’anteriorità rispetto al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte; la CTR aveva pertanto violato la norma anzidetta, stante la presenza di carichi erariali gravanti sulla fallita società e sorti in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento;

che il fallimento intimato si è costituito con controricorso;

che il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, l’art. 56 L. Fall. prevede espressamente che i creditori hanno diritto di compensare con i loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, anche se non scaduti prima della dichiarazione di fallimento; e la ratio di detta norma è quella di evitare che il debitore del fallimento sia esposto al rischio di realizzare un proprio credito in moneta fallimentare; l’unica condizione di efficacia per far luogo a detta compensazione è costituita dall’anteriorità rispetto al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte, essendo invero rilevante il fatto genetico delle obbligazioni, nel senso che è richiesto essere le due obbligazioni da compensare sorte in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. n. 14418 del 2013; Cass. n. 14620 del 2019; Cass. n. 14615 del 2016);

che, nella specie, l’Agenzia delle entrate ricorrente ha provato, mediante la produzione di stralci del suo atto di appello, in ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso, di avere chiesto alla CTR fin dal suo atto introduttivo di pronunciarsi in merito alla sussistenza dei presupposti per la compensazione, di cui all’art. 56 L. Fall., ai fini di un’eventuale compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c.; e non risulta che la CTR si sia pronunciata sul punto, negando, in modo non conforme agli atti di causa, che fosse stata dedotta la compensazione in questione, la quale risulta, al contrario, essere stata espressamente eccepita;

che è da ritenere assorbito il secondo motivo di ricorso;

che, pertanto, assorbito il secondo motivo, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto con riferimento al primo motivo, in relazione al quale la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Assorbito il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo, in relazione al quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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