Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7202 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 21/10/2020, dep. 04/03/2022), n.7202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25574/2020 proposto da:

N.M., domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Sabrina Mura;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 5129/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato

il 14/9/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2021 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.M., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con il quale il giudice adito, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ne ha respinto le domande intese al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo: 1) dell’omesso esame di un fatto decisivo per avere il decidente negato il riconoscimento delle misure reclamate senza valutare compiutamente il gravissimo conflitto biafrano, senza prendere in esame le dichiarazioni a tal fine rese dal rappresentante in Italia del movimento di indipendenza del Biafra e senza soppesare la documentazione concernente la grave situazione di violenza esistente nella zona di provenienza del ricorrente; 2) della nullità del provvedimento impugnato a mente dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere il decidente negato il riconoscimento delle misure reclamate a mezzo di una motivazione apparente basata su una ricostruzione della situazione politica del paese di provenienza frammentaria, sterile e lacunosa rispetto ai fatti dettagliatamente esposti dal ricorrente; 3) della violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere il decidente negato il riconoscimento delle misure reclamate non adempiendo ai doveri officiosi di indagine e di acquisizione istruttoria ed astenendosi dal procedere ad una valutazione complessiva della situazione reale del paese di provenienza.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché, preso atto che il Tribunale, dandosi cura di scrutinare funditus le allegazioni ricorrenti, ne ha disatteso la pretesa concludenza rimarcando la marginalità dell’impegno politico profuso dal ricorrente a beneficio della causa biafrota, l’inattendibilità delle circostanze concernenti il suo arresto, la strumentalità della sua adesione al movimento indipendentista in concomitanza con la presentazione della domanda di protezione internazionale ed altro, la declinata censura si rivela processualmente inveritiera, dato che il decidente, come visto, non ha affatto mancato di far conoscere il proprio pensiero in ordine ai “fatti” asseritamente non esaminati, onde essa sostanzia, appunto inammissibilmente, un istanza di rimeditazione nel merito delle conclusioni enunciata dal decidente.

3. Il secondo motivo di ricorso, ricordato previamente che il vizio di motivazione apparente ricorre allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento – e già per questa considerazione la doglianza perde ogni pregnanza alla luce dell’esauriente sviluppo argomentativo che il decidente ha voluto imprimere al proprio ragionamento – cela anch’esso inammissibilmente un proposito di rinnovazione del giudizio di merito a cui non compete però a questa Corte dare seguito.

4. Il terzo motivo di ricorso condivide la sorte dei precedenti, poiché, una volta constatato, motivazione alla mano, che le rimostranze ricorrenti non hanno alcuna consistenza avendo il decidente smentito ogni inferenza tra la causa biafrota e la persona del ricorrente, non senza pure aggiungere che l’area geografica da cui questi proviene non risulta interessata da alcun conflitto armato, il motivo si mostra al più espressione di un dissenso di principio, che non si giustifica peraltro alla luce dei dati istruttori puntualmente valorizzati dal decidente, e reitera perciò un intendimento diretto unicamente a rivedere gli esiti decisori sanciti con la decisione impugnata.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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