Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7201 del 21/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/03/2017, (ud. 03/02/2017, dep.21/03/2017),  n. 7201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in Roma via Ricasoli 7,

rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dall’avv.

Stefano Muggia che dichiara di voler ricevere le comunicazioni

relative al processo al fax n. 06/447042177 e alla p.e.c.

stefanomuggia-ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS), in persona del curatore M.M.;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Velletri, emesso il 15.7.2015 e

depositato il 30.7.2015, n. R.G. 5306/14.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con decreto del 30.7.2015 il Tribunale di Velletri ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da C.M. diretta ad ottenere il riconoscimento del proprio credito di lavoro quantificato in Euro 6.240,51 di cui Euro 5.214,75 a titolo di TFR. Il Tribunale ha ritenuto infondato il ricorso rilevando che la produzione, in sede di ammissione al passivo, della sola copia della busta paga non è idonea a costituire piena prova del credito vantato, di fronte alla contestazione del credito effettuato dalla società in bonis, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal C..

2. Avverso tale decreto C.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

3. Con il primo mezzo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) atteso che l’esistenza del rapporto di lavoro non era mai stata contestata nè dal datore di lavoro (in sede di opposizione al decreto ingiuntivo) nè dal curatore (che non ha provveduto a costituirsi nella fase dell’opposizione allo stato passivo).

4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. l e 2 della legge n. 4 del 1953 (art. 360 c.p.c., n. 3), in quanto il Tribunale di Velletri ha errato nel non valutare le buste paga allegate dal ricorrente, che chiaramente indicavano la data dell’assunzione ed il livello, le somme dovute e la data di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Con il terzo mezzo si evidenzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1453 c.c. atteso che il Tribunale, non tenendo conto della busta paga e della lettera di licenziamento, ha in maniera illegittima invertito l’onere della prova, laddove il criterio di riparto, affermato dalle S.U. con la sentenza n. 13533 del 2011, se pone a carico del creditore l’onere di dare la prova della fonte negoziale del suo diritto, prevede anche che il creditore può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte dovendo in questo caso il debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

6. La causa deve essere discussa in pubblica udienza in considerazione della scarsità e non risolutività dei precedenti in materia (Cass. civ. sez. 6-1 ord. 17413 del l settembre 2015).

PQM

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della prima sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

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