Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7201 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/03/2021), n.7201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9371-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ISOFOND SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1772/5/18 della COMMISIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR Emilia Romagna, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza della CTP di Forlì, che aveva accolto il ricorso della contribuente s.r.l. “ISOFOND” avverso un avviso di accertamento IRES 2008, avendo l’ufficio disconosciuto la deducibilità delle minusvalenze conseguite dalla società contribuente per la vendita di azioni Telecom ad un prezzo inferiore a quello di acquisto, trattandosi di onere non assimilabile agli interessi passivi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 96, ed essendo dette minusvalenze prive del requisito dell’inerenza rispetto all’attività d’impresa esercitata, ai sensi del citato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR, pur avendo riconosciuto la non assimilabilità della minusvalenza di cui è causa agli interessi passivi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 96, erroneamente aveva ritenuto che si trattasse di minusvalenza deducibile, siccome strettamente collegata all’esigenza di acquistare un capannone, nel quale collocare la sede dell’impresa e quindi da qualificare come inerente ai sensi del citato D.P.R., art. 109; in tal modo tuttavia la sentenza impugnata aveva totalmente omesso di prendere in considerazione la circostanza costituita dalla divergenza fra le date delle due operazioni realizzate (acquisto dell’immobile e disinvestimento dei titoli TELECOM); invero, dai documenti in atti, emergeva che, alla data di acquisto dell’immobile (28 aprile 2008), il prezzo pattuito di Euro 1.530.000,00 era stato già interamente versato con due assegni, di cui uno del 4 dicembre 2007 ed un altro del 28 aprile 2008; emergeva altresì che la vendita delle azioni TELECOM era avvenuta molti mesi dopo e cioè nel dicembre 2008; non era stata quindi dimostrata la necessità di cedere i titoli, peraltro in un periodo di forte ribasso; e detta circostanza, prospettata dall’ufficio nel suo ricorso in appello, costituiva un fatto storico sul quale la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi;

che la contribuente s.r.l. “ISOFOND” non si è costituita;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è inammissibile;

che, invero, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella vigente formulazione, introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b) convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile in cassazione, concernente l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario;

che il fatto storico di cui sia stato omesso l’esame deve risultare dal testo della sentenza o dagli atti processuali; deve avere costituito oggetto di discussione fra le parti; deve avere carattere decisivo e cioè deve essere tale che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr. Cass. n. 12387 del 2020; Cass. n. 27415 del 2018);

che, nella specie, l’Agenzia ricorrente ha allegato come fatto storico, erroneamente non esaminato dalla CTR, una circostanza che non riveste alcun carattere di decisività, trattandosi di circostanza esaminata e risolta dalla CTR, pur se in maniera divergente rispetto alle aspettative dell’Agenzia ricorrente; laCTR ha invero qualificato il disinvestimento dei titoli TELECOM fatto dalla società contribuente come una minusvalenza deducibile, siccome collegata ad un investimento immobiliare, ritenuto strategico dalla società, trattandosi di immobile da destinare a sede sociale;

che, da quanto sopra, consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate; nulla disponendosi sulle spese, per non essersi la società contribuente costituita nel presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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