Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7201 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 21/10/2020, dep. 04/03/2022), n.7201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18343/2020 proposto da:

A.E., domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano M.

Leuzzi;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il Decreto n. 3316/2020 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il

6/3/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2021 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.E., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con il quale il giudice adito, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ne ha respinto le istanze di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione eccependo preliminarmente l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, per contrarietà agli artt. 3,10 e 24 Cost., nella parte in cui esclude la reclamabilità del decreto pronunciato dal Tribunale e, nel merito: 1) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4, per avere il decidente pronunciato l’impugnato rigetto malgrado il provvedimento impugnato non fosse stato tradotto in una lingua nota al ricorrente senza che di ciò ne fosse data idonea giustificazione; 2) la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e segg. e l’omesso esame di un fatto decisivo per avere il decidente negato il riconoscimento del rifugio ritenendo, in violazione dei criteri legali previsti a tal fine, il ricorrente non credibile, omettendo di esercitare i poteri officiosi di indagine e astenendosi dall’esaminare i fatti allegati dal ricorrente e segnatamente i pericoli sottesi al suo rientro in patria; 3) la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per avere il decidente negato il riconoscimento della protezione sussidiaria senza prendere atto del rischio allegato dal ricorrente in relazione alla situazione politica del paese di provenienza; 4) la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1, e l’omesso e/o insufficiente esame di un fatto decisivo per avere il decidente negato il riconoscimento della protezione umanitaria senza considerare che in caso di rimpatrio, a causa della situazione interna del paese di provenienza, il ricorrente si sarebbe trovato nell’impossibilità di avere una vita dignitosa e di godere dei diritti fondamentali.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. L’eccezione di legittimità costituzionale è priva di fondamento avendo questa Corte già affermato, in coerenza con gli indirizzi della giurisprudenza costituzionale, che non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado di giurisdizione, nonché che il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Cass. Sez. I, 30/10/2018, n. 27700).

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, trattandosi di questione nuova posto che di essa non vi è menzione nel provvedimento impugnato, né il ricorrente – in tal modo incorrendo per gli stessi effetti anche nella violazione del principio dell’autosufficienza – si premura di indicare il quomodo ed il quando della sua devoluzione al giudice del gravame, onde il motivo si sottrae al sindacato di questa Corte potendo il giudizio di cassazione avere per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte (Cass., Sez. I, 26/03/2012, n. 4787).

4. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente stante l’unitarietà della censura, sono inammissibili poiché, rispetto alle ragioni enunciate dal decidente – che ha escluso la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del rifugio in quanto “i fatti narrati non attengono a priori ad atti persecutori per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica” e, del pari, delle condizioni per l’accesso alla protezione sussidiaria dato che “il richiedente non rientra in alcuno dei casi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in quanto, ferma la insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, non allegava nemmeno elementi da cui desumere un rischio di subire un danno grave” – l’illustrazione delle doglianze resta visibilmente ai margini e non intacca il nucleo portante del ragionamento decisorio, sicché esse sono rappresentative di un mero dissenso di opinione e sollecitano solo il riesame del merito della decisione impugnata.

5. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, risultando esso, al cospetto, ancora, delle ragioni enunciate dal decidente – che ha escluso che i fatti narrati “consentano di ritenere accertato che il richiedente versi in una situazione di vulnerabilità giustificante il ricorso alla misura invocata” – del tutto generico e concretando, ancora una volta, solo una doglianza di merito.

6. Il ricorso va dunque respinto.

7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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