Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7200 del 21/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.21/03/2017),  n. 7200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25194-2015 proposto da:

BANCAPULIA S.P.A., P.I. (OMISSIS), appartenente al Gruppo Bancario

Veneto Banca, in persona del suo Procuratore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE AFRICA 40, presso lo studio dell’avvocato

FEDERICA SORDINI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO

CHIARELLI in virtù di mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso il decreto n. 5233/2015 del TRIBUNALE di LAGONEGRO proc.

1027/13 r.g., emesso e depositato il 15/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che occorre integrare la proposta in conformità al protocollo di intesa sottoscritto il data 15 dicembre 2016 tra la Corte di cassazione, l’Avvocatura generale dello Stato ed il Consiglio Nazionale Forense;

PQM

rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

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