Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7200 del 15/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 15/03/2021), n.7200
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12848-2019 proposto da:
G.G.R., rappresentato e difeso dall’avv. CITTADINO
ANTONELLA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di
Cassazione;
– ricorrente –
contro
N.T., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA DELLA LIBERTA’ n.
10, presso lo studio dell’avvocato CAPECCI FRANCESCO, rappresentato
e difeso dall’avvocato VASARRI MARCO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata il
13/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/02/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. G.G.R. evocava in giudizio N.T. innanzi il Tribunale di Livorno per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 422.390,40 oltre interessi ed accessori a titolo di saldo per le prestazioni professionali svolte nell’interesse del convenuto.
Nella contumacia del N. il Tribunale, con l’ordinanza impugnata, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione poichè il convenuto era residente in Svizzera.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione G.G.R., affidandosi ad un solo motivo.
Resiste con controricorso N.T., spiegando a sua volta ricorso incidentale articolato in un unico motivo.
La parte controricorrente ha depositato memoria fuori termine.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Non ravvisando l’evidenza decisoria, il Collegio ritiene opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza, anche in considerazione del fatto che nel caso di specie viene in rilievo una questione di giurisdizione, suscettibile di decisione nelle forme di cui all’art. 374 c.p.c..
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021