Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7200 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 15/03/2021), n.7200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12848-2019 proposto da:

G.G.R., rappresentato e difeso dall’avv. CITTADINO

ANTONELLA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

N.T., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA DELLA LIBERTA’ n.

10, presso lo studio dell’avvocato CAPECCI FRANCESCO, rappresentato

e difeso dall’avvocato VASARRI MARCO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata il

13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. G.G.R. evocava in giudizio N.T. innanzi il Tribunale di Livorno per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 422.390,40 oltre interessi ed accessori a titolo di saldo per le prestazioni professionali svolte nell’interesse del convenuto.

Nella contumacia del N. il Tribunale, con l’ordinanza impugnata, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione poichè il convenuto era residente in Svizzera.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione G.G.R., affidandosi ad un solo motivo.

Resiste con controricorso N.T., spiegando a sua volta ricorso incidentale articolato in un unico motivo.

La parte controricorrente ha depositato memoria fuori termine.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Non ravvisando l’evidenza decisoria, il Collegio ritiene opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza, anche in considerazione del fatto che nel caso di specie viene in rilievo una questione di giurisdizione, suscettibile di decisione nelle forme di cui all’art. 374 c.p.c..

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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