Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7200 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. I, 13/03/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 13/03/2020), n.7200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Mafrina – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 57-2019 proposto da:

B.J.T., rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA

FROLDI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVCCATUR,A GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA depositato il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.J.T. impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona con il quale era stata rigettata la sua richiesta volta ad ottenere, in via principale, la protezione internazionale ed in subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno dell’istanza il ricorrente deduceva di esser nato in (OMISSIS) da genitori di nazionalità (OMISSIS); di essersi trasferito all’età di cinque anni, con la madre, in Camerun; di esser stato adottato, dopo la morte della madre, da una famiglia locale; di esser rimasto coinvolto in un incidente stradale nel quale aveva perso la vita la nipote della coppia che lo aveva adottato; di esser stato accusato da alcuni familiari della responsabilità dell’evento e di essersi nuovamente trasferito in (OMISSIS), nella stessa località in cui viveva il padre; che il villaggio aveva subito un attacco ad opera dei guerriglieri musulmani nel quale erano rimasti uccisi padre e fratello del richiedente; di esser quindi fuggito dalla guerra civile esistente in (OMISSIS) per rientrare in (OMISSIS), dal quale poi si era allontanato nel (OMISSIS) per venire in Italia.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso ritenendo insussistenti i requisiti previsti per il riconoscimento di una delle forme di tutela invocate.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto B.J.T. affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno, intimato; ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 perchè il giudice di merito, pur avendo disposto l’audizione personale del richiedente in assenza di videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la Commissione territoriale, non avrebbe adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria limitandosi a chiedere al richiedente se egli confermava o meno le dichiarazioni rese in precedenza.

La censura è infondata.

Il ricorrente lamenta infatti che il giudice di merito avrebbe ridotto l’audizione ad un mere simulacro, sostanzialmente violando la ratio della norma processuale che impone, in difetto di videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la Commissione territoriale, o comunque di sua acquisizione agli atti del giudizio, la fissazione della pubblica udienza per consentire l’audizione personale del richiedente la protezione.

Tuttavia nella censura in esame il ricorrente non deduce di aver sollevato tempestivamente, innanzi il giudice di merito, eccezioni circa la modalità con cui sarebbe stata condotta l’audizione, ovvero di aver chiesto di poter fare dichiarazioni o verbalizzazioni di alcun genere. Nemmeno specifica su quali circostanze egli avrebbe potuto fornire elementi ulteriori rispetto a quelli già acquisiti agli atti del giudizio di merito.

Ne consegue la carenza di specificità della doglianza, non potendosi ritenere ammissibile la censura che si risolve nella pura e semplice deduzione di un vizio processuale al quale non sia ricollegata una concreta lesione del diritto di difesa.

Ne deriva il rigetto del ricorso.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione e stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbigo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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