Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7200 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 21/10/2020, dep. 04/03/2022), n.7200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16789/2020 proposto da:

M.N., domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Iacopo Casini

Ropa;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto 1083/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARI depositato il

9/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2021 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.N., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con il quale il giudice adito, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ne ha respinto le istanze di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e segg. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, nonché del travisamento dei fatti, dell’insufficienza e contraddittoria motivazione e dell’omesso esame di un fatto decisivo per aver il decidente negato il riconoscimento delle misure reclamate escludendo segnatamente la sussistenza delle condizioni per la concessione del rifugio, quantunque il ricorrente avesse allegato la situazione inumana e degradante riferita alla sua persona e la minaccia di un danno grave dipendente dalla sua situazione familiare e dal contesto sociale di riferimento; 2) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonché dell’insufficienza e contraddittoria motivazione e dell’omesso esame di un fatto decisivo per aver il decidente negato il riconoscimento delle misure reclamate escludendo segnatamente la sussistenza delle condizioni per la concessione della protezione sussidiaria, quantunque il ricorrente avesse allegato lo stato di grave instabilità interna del paese di provenienza e la periodica ricorrenza di fenomeni climatici devastanti (inondazioni e cicloni) e la compromissione dei diritti umani fondamentali; 3) della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, nonché dell’insufficienza e contraddittoria motivazione e dell’omesso esame di un fatto decisivo per aver il decidente negato il riconoscimento della protezione umanitaria senza attenersi ai principi regolanti la materia, senza considerare la vicenda personale del ricorrente e senza soffermarsi sulla situazione lavorativa del ricorrente, rappresentativa di una raggiunta integrazione sociale.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Tutti i sopradetti motivi, esaminabili congiuntamente in quanto inficiati dal medesimo vizio, sono affetti da pregiudiziale inammissibilità evidenziabile sotto più profili.

Il ricorso per vero non soddisfa l’elementare parametro di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, dacché, esponendosi perciò al conseguente rilievo della sua inammissibilità, esso si astiene dal procedere anche in modo sintetico alla sommaria esposizione dei fatti di causa, sicché non è dato intendere, se non per mezzo di un esercizio di immaginazione – a cui peraltro abilita il provvedimento impugnato e non il ricorso – quali siano le ragioni che abbiano legittimano l’iniziativa processuale del ricorrente.

Il ricorso si mostra poi inosservante dell’ulteriore parametro di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, dacché, a fronte degli argomenti in ragione dei quali, considerando il ricorrente un migrante economico, il Tribunale ha motivatamente escluso la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle misure reclamate, il disaccordo che il ricorrente nel proporre ricorso manifesta riguardo alla decisione impugnata non si compendia in una critica di carattere specifico, posto che, anche dove il ricorso si richiama alle condizioni di instabilità interna del paese di provenienza o al frequente interessamento di esso da fenomeni climatici o alla compromissione dei diritti umani fondamentali, il discorso difensivo si svolge per categorie di carattere generale senza darsi cura di rappresentarne in che misura queste possano pregiudicare le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato.

Il ricorso, proprio in ragione di ciò, sostanzia ancora un mero dissenso motivazionale inteso unicamente a sollecitare una rimeditazione del quadro di merito della decisione, onde esso, anche in disparte dall’inammissibilità che affligge talune prospettazioni come quelle afferenti a pretesi vizi di motivazione, ora non più perseguibili nei termini denunciati – si sottrae alla chiesta scrutinabilità di questa Corte che non è notoriamente un giudice di terza istante avanti al quale dolersi della pretesa ingiustizia della decisione impugnata.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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