Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 720 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2010, (ud. 24/11/2009, dep. 19/01/2010), n.720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8323/2002 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

SIIL IMM. IND. LEASING SRL, in persona dell’Amministratore unico pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CRISPI 89, presso

lo studio dell’avvocato PONTECORVO Leone, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/2001 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 03/12/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/11/2009 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN PAOLA MARIA, che ha chiesto

l’estinzione;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per

condono.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della s.r.l. S.I.I.L. e avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 99/13/01;

Vista l’istanza di declaratoria di estinzione depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato attestante l’avvenuta definizione della lite;

visto la L. n. 289 del 2002, art. 16 comma 8;

ritenuto, alla luce dello sviluppo della controversia, che deve essere disposta la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA