Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 720 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. I, 13/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 13/01/2011), n.720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28040/2005 proposto da:

F.C. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso l’avvocato BROCHIERO MAGRONE

Fabrizio, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

EPLANET S.P.A., ora RETELIT S.P.A. (C.F./P.I. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso l’avvocato

NICOLO’ CARLO, rappresentata e difesa dall’avvocato CALESELLA

Giorgio, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1837/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato F. BROCHIERO MAGRONE che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato G. CALESELLA che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 3 dicembre 2001 il sig. F.C., socio della ePlanet s.p.a., citò detta società in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano per far accertare il proprio diritto di prendere visione ed estrarre copia dei libri sociali presso la sede stessa della società e per far condannare quest’ultima ai comportamenti conseguenti.

La domanda, dichiarata inammissibile dal tribunale perchè devoluta da una clausola statutaria alla cognizione di un collegio arbitrale, fu riproposta in sede di gravame, ma la Corte d’appello di Milano, con sentenza emessa il 9 luglio 2005, la rigettò.

La corte milanese, dopo aver escluso che la controversia fosse deferibile ad arbitri, negò che l’ordinamento imponga inderogabilmente alle società per azioni di custodire i libri sociali presso la propria sede e che, pertanto, i soci che vogliano prenderne visione ed estrarne copia abbiano diritto di farlo presso detta sede, piuttosto che – come nella specie era accaduto – presso lo studio di un professionista all’uopo incaricato ed indicato.

Aggiunse, poi, che difettava nell’attore un adeguato interesse all’accertamento richiesto, non avendo mai la società frapposto ostacoli all’esercizio del diritto del socio di ispezionare i libri sociali presso lo studio professionale ove quei libri erano custoditi, ed apparendo perciò l’atteggiamento del sig. F. contrario al dovere di buona fede cui anche i comportamenti attuativi del rapporto sociale debbono essere improntati.

Per la cassazione di tale sentenza il sig. F. ha proposto ricorso, articolato in due motivi, cui la ePlanet (ora divenuta Reti Telematiche Italiane s.p.a.) ha replicato con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono entrambi volti a contestare l’affermazione della corte d’appello secondo cui è legittimo che una società per azioni tenga in luogo diverso dalle sede i propri libri sociali, a disposizione dei soci che li vogliano ispezionare.

A parere del ricorrente tale affermazione, oltre ad esser frutto di una motivazione insufficiente e contraddittoria, si porrebbe in contrasto con gli artt. 2421 e 2422 c.c., nonchè, per la parte in cui l’impugnata sentenza ha inteso trarre argomento anche dalla normativa fiscale in tema di custodia delle scritture contabili dell’impresa, con il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33.

2. Il ricorso così concepito è però inammissibile.

S’è già ricordato in narrativa che la corte d’appello non si è limitata ad affermare l’inesistenza di un obbligo per la società di custodire i propri libri presso la sede sociale e di un corrispondente diritto del socio di prendere visione di quei libri in detta sede e non altrove. La medesima corte ha anche aggiunto che fa difetto nell’attore appellante (ora ricorrente) un adeguato interesse a promuovere la causa, dal momento che la società non ha mai frapposto seri ostacoli all’esercizio in concreto del suo diritto d’ispezionare i libri sociali.

A tale argomentazione, manifestamente di per sè sola già idonea a giustificare il mancato accoglimento della domanda proposta dal sig. F., nessuna specifica censura il ricorrente ha rivolto.

Non resta, dunque, che fare applicazione del consolidato principio per cui, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa, specifica impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (cfr., ex multis, Cass. 12 aprile 2001, n. 5493; e Cass. 11 gennaio 2007, n. 339).

Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso fa seguito la condannata del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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