Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 72 del 04/01/2018

Cassazione civile, sez. II, 04/01/2018, (ud. 07/11/2017, dep.04/01/2018),  n. 72

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 6, depositato il 19 luglio 2012, P.A.M. impugnava, davanti al Giudice di pace di Pistoia l’ordinanza ingiunzione n. 2012/169 emessa in data 11 giugno 2012 dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con cui gli era stato ingiunto di pagare la sanzione amministrativa di Euro 7.746,00, oltre a diritti e spese, per un totale di Euro 7.794,22. La C.C.I.A.A. aveva contestato al ricorrente, in solido con la società Revenge s.r.l., la violazione: a) del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 6, “in quanto esercitava la vendita di prodotti non riproducenti in lingua italiana e in forma chiaramente visibile e leggibile le indicazioni obbligatorie per l’informazione del consumatore”; b) del D.Lgs. n. 206 del 2006, artt. 104 e 105, “in quanto esercitava la vendita di prodotti privi delle indicazioni sulle precauzioni e avvertenze d’uso in lingua italiana indispensabili per l’immissione sul mercato di prodotti sicuri”; c) del D.Lgs. n. 313 del 1991, art. 5, “in quanto esercitava la vendita di giocattoli privi delle indicazioni sulle precauzioni e avvertenze d’uso”; d) del D.Lgs. n. 475 del 1992, art. 14 comma 4, “in quanto esercitava la vendita di dispositivi di protezione individuale con marcatura CE non conforme per forma e proporzioni a quanto previsto dall’Allegato 4 del citato D.Lgs.”.

Il ricorrente, in primo grado, deduceva l’incompetenza della C.C.I.A.A. ad emettere l’ordinanza ingiunzione per connessione obiettiva con un reato, e l’illegittimità della ordinanza medesima per difetto degli elementi oggettivo e soggettivo degli illeciti amministrativi contestatigli. La C.C.I.A.A. resisteva all’opposizione a mezzo funzionario.

Con sentenza n. 41 del 18 gennaio 2013, il Giudice di pace di Pistoia rigettava l’opposizione, dando lettura in udienza del dispositivo e della motivazione contestuale, confermando l’ordinanza ingiunzione con compensazione delle spese di lite.

Avverso tale decisone, P.A. proponeva appello, davanti al Tribunale di Pistoia, chiedendo l’integrale riforma della sentenza di primo grado. Si costituiva la C.C.I.A.A. chiedendone, al contrario, la conferma.

Con sentenza depositata il 23 gennaio 2014, il Tribunale rigettava l’appello e condannava l’appellante alla rifusione delle spese in favore dell’appellata.

Per la cassazione dell’impugnata sentenza del Tribunale di Pistoia, il P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 18 luglio 2014, sulla base di sei motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la nullità insanabile e/o l’inesistenza della sentenza di appello con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa lettura in udienza del dispositivo e per mancata applicazione del rito del lavoro ai sensi degli artt. 429 e 437 dello stesso codice.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione e interpretazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 6, 7, 11 e 12 (codice del consumo), con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giacchè il Tribunale non avrebbe tenuto conto che il momento rilevante ai fini della tutela del consumatore, in cui debbono figurare tutte le informazioni e le etichette del prodotto, è quello in cui il prodotto medesimo viene esposto alla vendita al consumatore finale; contrastando, la diversa interpretazione, con i principi dettati in materia dal TFUE ed obbligando la Corte a disporre rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 alla Corte di giustizia Europea.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e l’errata interpretazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 104,105 e 112 (codice di consumo) e degli artt. 1176 e 2236 c.c. ed omessa motivazione e/o esame su un fatto decisivo, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente reputato incontroversa l’assenza di etichette sui prodotti.

1.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e l’errata interpretazione del D.Lgs. n. 313 del 1991, artt. 5 e 11 e della L. n. 689 del 1981, art. 1, comma 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non essendo egli qualificabile nè come produttore e/o fabbricante, nè come responsabile dell’immissione sul mercato italiano dei prodotti oggetto di sequestro. Inoltre, il ricorrente chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione alla mancata affermazione, nella normativa in materia di sanzioni amministrative, di un principio generale di retroattività della lex mitior.

1.5. – Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e l’errata applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 24, del D.Lgs. n. 475 del 2012, artt. 1 e 14 e dell’art. 342 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale avrebbe errato nel ritenere inammissibile il quinto motivo d’appello (relativo ai dispositivi di protezione individuali) per asserita carenza di specificazione, disattendendo inoltre il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 24, secondo cui, nella fattispecie (essendosi svolto un processo penale, originato dallo stesso sequestro di merce, a carico del medesimo ricorrente) sarebbe spettata al giudice penale la competenza a conoscere ed a decidere delle presupposte violazioni amministrative.

1.6. – Con il sesto motivo, infine, il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 8, in relazione alla quantificazione della sanzione.

2. – Il primo motivo è fondato.

2.1. – Con riferimento ai giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione introdotti nella vigenza della L. n. 689 del 1981, art. 23 (quale risultante all’esito delle modificazioni introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, che ha reso appellabili le sentenze depositate dopo il 2 marzo 2006), questa Corte, a Sezioni unite, ha affermato come le regole speciali dettate per il giudizio di primo grado non fossero automaticamente estensibili anche a quello d’appello in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso (Cass., Sez. un., n. 23285 del 2010; Sez. un., n. 2907 del 2014;). Sicchè, in particolare, il principio, enunciato in riferimento alla (in)ammissibilità della difesa personale delle parti in sede di gravame, ribadito con riguardo alla forma dell’atto introduttivo del giudizio di appello, consentiva tra l’altro di affermare che, in mancanza di espressa menzione, non trovasse applicazione la previsione che richiede, a pena di nullità, la lettura del dispositivo in udienza (Cass. n. 12954 del 2015).

2.2. – Ciò premesso, va rilevato che il presente procedimento è iniziato dinnanzi al Giudice di pace di Pistoia, con ricorso depositato il 19 luglio 2012, dopo l’entrata in vigore (in data 6 ottobre 2011) del D.Lgs.1 settembre 2011, n. 150, che ha abrogato il citato art. 23 ed ha disposto, all’art. 6, comma 1, che “le controversie previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 (opposizione ad ordinanza-ingiunzione), sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”.

E’ ben vero che detto art. 6 non contiene una specifica disposizione, nel senso della espressa previsione, a pena di nullità (tanto nel giudizio di primo grado, quanto in quello d’appello), della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, per effetto della regola generale dell’applicabilità alle suddette controversie del rito del lavoro, salva espressa eccezione, non è dubitabile che la previsione della lettura del dispositivo si applichi ora anche nei giudizi d’appello.

L’art. 2 del medesimo decreto legislativo, infatti, dispone, al comma 1, che “nelle controversie disciplinate dal Capo 2 (rubricato Delle controversie regolate dal rito del lavoro, tra cui appunto le opposizioni ad ordinanza ingiunzione di cui all’art. 6), non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, l’art. 413 c.p.c., art. 415 c.p.c., comma 7, artt. 417,417-bis e 420-bis c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 3, artt. 425,426 e 427 c.p.c., art. 429 c.p.c., comma 3, art. 431 c.p.c., commi 1, 2, 3, 4 e 6, art. 433 c.p.c., art. 438 c.p.c., comma 2, e art. 439 c.p.c.”. Il che comporta che alle medesime controversie siano invece applicabili, in mancanza appunto della previsione in contrario, le altre disposizioni per le controversie in materia di lavoro dettate dal codice di rito. Tra le quali, appunto quelle di cui all’art. 429, comma 1, e art. 437, comma 1, che – rispettivamente per il giudizio di primo grado e per quello d’appello – dispongono che il giudice pronunci sentenza dando lettura del dispositivo nell’udienza di discussione.

2.2. – Ciò posto in via di principio, nel caso in esame, si rileva che, nel contesto della sentenza impugnata, lo stesso giudice estensore precisa in fatto che “all’udienza del 22.10.2013, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle difese conclusive” (come precisato anche dal relativo verbale di udienza, che questa Corte è autorizzata a consultare).

Difetta pertanto qualsiasi attestazione dell’avvenuta lettura del dispositivo della relativa decisione nella pubblica udienza, che pertanto deve ritenersi non avvenuta.

3. – Orbene, nelle controversie soggette al rito del lavoro, l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, la nullità insanabile della sentenza, per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, in quanto si traduce nel difetto di un requisito correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio che connotano tale rito e soprattutto di immutabilità della decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione (Cass. n. 13165 del 2009; v. anche Cass. 25305 del 2014).

3.1. – In relazione al motivo accolto, la sentenza va cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, al Tribunale di Pistoia in persona di diverso magistrato.

3.2. – Restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pistoia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2018

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