Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7199 del 15/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 15/03/2021), n.7199
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 37537/2019 R.G., proposto da:
R.R.D.A., rappresentata e difesa dall’avv.
Fontanella Gianluca, con domicilio eletto in Roma, Via Pineta
Sacchetti n. 201;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t.;
– controricorrente –
AGENZIA DELE ENTRATE- RISCOSSIONE, in persona del legale
rappresentante p.t. PREFETTURA DI ROMA – UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO, in persona del Prefetto p.t.;
– intimati –
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18299/2019, depositata
in data 26.9.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno
17.2.2021 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.
Fatto
CONSIDERATO
Che:
Il ricorso verte – tra l’altro – sulla possibilità per il giudice di liquidare, a titolo di spese processuali, importi inferiori ai valori tabellari minimi alla luce della nuova formulazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, introdotta dal D. M. 37/2018, applicabile ratione temporis, questione che ha rilievo nomofilattico e su cui non constano precedenti di questa Corte; che non ricorrono i requisiti di evidenza decisoria richiesti dall’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.
P.Q.M.
rimette la causa all’udienza pubblica.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021