Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7199 del 04/03/2022
Cassazione civile sez. VI, 04/03/2022, (ud. 09/02/2022, dep. 04/03/2022), n.7199
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 29923/2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, ciascuna
in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma,
via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato
(PEC: ags.rm.legalmail.avvocaturastato.it);
– ricorrenti –
contro
FACTORY s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Fabio Pace
(PEC: avv.fabiopace.pec.pacestudiolegale.net);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia n. 1118/16/18 depositata in data 15/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– la società FACTORY s.r.l. ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IRES, IVA ed IRAP 2004;
– il giudice provinciale di merito accoglieva il ricorso;
– l’Amministrazione appellava tal pronuncia;
– la CTR, con la sentenza qui gravata, rigettava l’appello; ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la società contribuente resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– è in atti memoria della società contribuente con allegata documentazione relativa alla presentazione nei termini di domanda di definizione agevolata della lite e attestazione di versamento della prima rata;
pertanto, va dichiarata la estinzione del giudizio D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 comma 13;
– le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022