Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7198 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/03/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 30/03/2011), n.7198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ATERP di

COSENZA (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AZUNI 9, presso lo studio dell’avvocato DE CAMELIS PAOLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROSSANO (OMISSIS), nella persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 35,

presso l’avvocato RAFFAELE PALUMBO Studio Legale DEGREGORIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PALAPOLI GIAMPIERO, giusta

delibera della Giunta Comunale n. 52 del 17/02/2010 e giusta mandato

in calce al ricorso;

– controricorrente –

e contro

R.E., R.S., R.R.A., R.

C., elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO ARENULA 34, presso

lo studio dell’avvocato CARUGNO GIUSEPPE NERIO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURIZIO RIZZO STRIANO, giusta

procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 260/2009 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 9/07/09, depositata il 16/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito l’Avvocato De Camelis Paolo, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti; udito l’Avvocato Palapoli Giampiero, difensore

del controricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Rizzo Striano Maurizio difensore dei

controricorrenti e ricorrenti incidentali che si riporta agli

scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che condivide

la relazione.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata in cancelleria il 20.5.2010 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: 1. E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 16 luglio 2009. 2. Il caso deciso dalla Corte di appello presenta questi tratti. Il Tribunale di Rossano e la Corte di appello di Catanzaro avevano condannato l’IACP della Provincia di Cosenza (oggi ATERP) al risarcimento del danno nella misura di L. 560.998.750,per l’avvenuta occupazione espropriativa di un terreno di proprietà di R. E., nonchè di S., R., A., e C. R. appreso con decreto di occupazione del 13 giugno 1978,al fine di realizzare alcuni alloggi popolari. Questa Corte con sentenza 9 luglio 1996 n. 6243 cassava la sentenza in relazione all’eccezione di difetto di legittimazione passiva riproposta dall’ATERP,deducendo che detto ente poteva essere ritenuto titolare (o contitolare) dell’obbligazione risarcitoria soltanto se fosse stato delegato anche al compimento della procedura ablativa;e quindi non nel caso in cui la delega si fosse limitata al compimento dell’opera (ultimata nel periodo di occupazione temporanea). Laddove nel caso nessuna analisi dei rapporti intercorrenti tra i due enti erano stati compiuti dalla sentenza di appello. 3. La Corte di appello ha confermato la legittimazione passiva dell’ATERP ritenendo che ricorresse la prima delle due ipotesi. 4. La sentenza è impugnata per tre motivi:per violazione della L. n. 865 del 1971, artt. 35 e 60, per aver escluso che essa Azienda fosse delegata alla sola realizzazione dell’opera su di un terreno occupato in base ad un titolo legittimo,e ritenuto che la delega si estendesse al compimento delle espropriazioni ;violazione degli artt. 2043, 2046, 2697 e 2729 cod. civ. per aver tratto la prova dell’illecita acquisizione dell’area dalla sua occupazione temporanea; e quella della delega esclusivamente in via presuntiva, laddove la prova dell’esistenza di detto provvedimento gravava sui proprietari del fondo; violazione dell’art. 394 cod. proc. civ. per non aver considerato che gli alloggi erano stati ultimati prima della scadenza del termine entro cui era autorizzata l’occupazione temporanea. 5.11 ricorso può essere esaminato in camera di consiglio ed essere respinto per infondatezza se sono condivise le considerazioni che seguono: costituisce principio di diritto assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte,resa anche a sezioni unite: 1) Nell’ipotesi di occupazione appropriativa, dell’illecito risponde sempre e comunque l’ente che ha posto in essere le attività materiali, di apprensione del bene e di esecuzione dell’opera pubblica, cui consegue il mutamento del regime di appartenenza del bene, potendo solo residuare, qualora lo stesso (come delegato, concessionario od appaltatore) curi la realizzazione di un’opera di pertinenza di altra amministrazione, la responsabilità concorrente di quest’ultima, da valutare sulla base della rilevanza causale delle singole condotte, (Cass. 24397/2007); 2) qualora l’amministrazione espropriante avvalendosi dello schema di cui alla L. n 865 del 1971, artt. 35 e 60, affidi ad altro soggetto, anche mediante una concessione, la realizzazione di un’opera pubblica, e gli deleghi nello stesso tempo gli oneri concernenti la procedura ablatoria, l’illecito in cui consiste l’occupazione appropriativa, per cui, a causa della trasformazione irreversibile del suolo in mancanza del decreto di esproprio, si verifica comunque la perdita della proprietà a danno del privato, è ascrivibile anzitutto al soggetto che ne sia stato autore materiale (artt. 40 e 41 cod. pen.),pur senza essere munito di un titolo che l’autorizzasse (Cass. sez. un. 6769/2009); 3) in quest’ultimo caso può sussistere, altresì, una corresponsabilità solidale dell’Ente delegante, il quale con il conferimento del mandato noi: si spoglia delle responsabilità relative allo svolgimento della procedura espropriativa secondo i suoi parametri soprattutto temporali;e conserva quindi l’obbligo di sorvegliarne il corretto svolgimento,anche perchè questa si svolge non solo in nome e per conto di detta amministrazione, ma altresì d’intesa con essa. 6. Nel caso la Corte di appello ha accertato (e le parti confermato): a)che il comune di Rossano con Delib. consiliare 144/1977 dopo aver localizzato le aree per realizzare gli alloggi popolari le ha assegnati agli IACP con riserva di stipulare la convenzione per la concessione del diritto di superficie L. n. 865 del 1971, ex art. 35 – la quale comporta ai sensi del successivo art. 60 “l’affidamento all’IACP, anche mediante una concessione, la realizzazione di un’opera pubblica, e la delega nello stesso tempo di gli oneri concernenti la procedura ablatoria (Cass. 6769/2009 cit.),ovvero in alternativa l’attribuzione a detto istituto della facoltà di procedere direttamente all’acquisizione delle aree in nome e per conto dei comuni, d’intesa con questi – ultimi, b) che l’ATERP ha conseguito il decreto di occupazione temporanea in nome proprio ed in tale qualità si è immesso nel possesso dei fondi redigendo lo stato di consistenza ed attuandone l’irreversibile trasformazione nell’opera di edilizia residenziale: preventivata dalla dichiarazione di p.u.. Ne ha tratto legittimamente, la conseguenza che l’ATERP, assegnatario delle aree ed affidatario dell’opera suddetta avesse ricevuto la delega al compimento delle espropriazioni necessarie per realizzarla (da svolgersi secondo lo schema della legge in nome e per conto del comune): come confermava il conseguimento del decreto di occupazione per ottenerne il possesso necessario alici loro irreversibile trasformazione, pacificamente attuata dallo stesso ente. 7. A fronte di tale accertamento, l’ATERP difetta di interesse a sostenere la mancanza di prova di siffatta delega,perchè in tal caso tanto nell’ipotesi prospettata dall’ente di mera esecuzione dell’opera per incarico del comune,quanto nell’ipotesi opposta assunta dall’amministrazione comunale di opera realizzata in nome proprio,resta il fatto, che l’ATERP ha conseguito (sia pure legittimamente) il possesso dell’immobile,lo ha irreversibilmente trasformato (pur non essendo a ciò autorizzata dalla temporaneità del titolo) e non lo ha restituito ai proprietari alla naturale scadenza dell’occupazione; per cui la responsabilità dell’illegittima ablazione grava anzitutto sull’ente suddetto che ha consumato l’illecita ablazione ponendo in essere il mutamento del regime di appartenenza dell’immobile (Cass. 11890/2006; 6591/2003; 15687/2001; 1814/2000; 834/1999). Al quale non è dunque consentito invocare la non imputabilità in ordine alla mancata o ritardata pronuncia del decreto ablativo,anche quando sia dipesa da omissione o inerzia di altra amministrazione, in quanto nel comportamento di chi conserva l’occupazione dell’immobile senza titolo e persevera nell’esecuzione dell’opera, pur essendo a conoscenza della prospettata illegittimità dell’occupazione, possono individuarsi tutti gli elementi della responsabilità aquiliana: la condotta attiva od omissiva, l’elemento psicologico della colpa, il danno, il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio; e non è possibile per le medesime ragioni neppure trasferire la responsabilità dell’illegittima vicenda ablatoria in capo all’ente beneficiario o destinatario dell’opera pubblica inglobante quel fondo,ovvero a quello che per legge o per atto amministrativo ne diviene proprietario” (Cfr. Cass. sez. un. cit.). 6. Si ritiene pertanto possibile definire il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 cod.proc.civ., n. 5 2. — La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte mentre l’ATSRP ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO ILI DIRITTO

3. – Il collegio, discussi gli atti delle parti, la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano ha condiviso gli uni e l’altra. 4. – Non possono infatti essere condivise le considerazioni formulate dall’ATERP nella memoria, le quali muovono tutte dall’erroneo presupposto che la sentenza 6243/1996 di questa Corte che ha cassato quella del primo appello abbia accertato che tra di esso ente ed il comune di Rossano sia intercorsa una delega al compimento di determinate attività, tra cui l’opera di interesse pubblico per cui è causa;e che la costruzione sia stata ultimata durante il periodo di occupazione legittima,sicchè per il carattere chiuso del giudizio di rinvio nessuna delle due circostanze poteva più essere revocata in dubbio. Ben altro è invece l’addebito mosso da questa Corte ai giudici del primo appello, e cioè: A)anzitutto che la sentenza impugnata si era dispensata dall’esaminare i rapporti tra il comune e l’Istituto,mentre proprio tale indagine costituiva il presupposto logico indispensabile per ricostruire la fattispecie di illecito aquiliano posta dagli attori a fondamento della spiegata domanda risarcitoria” (pag. 18 e 20); B) quindi, per il fatto che l’IACP aveva asserito di essere stato mero esecutore dell’opera pubblica,che la Corte cosentina non poteva porre a suo carico l’obbligazione di ottenere il decreto di esproprio senza spiegare in base a quale iter argomentativi;) giungeva a tale conclusione e quale fosse le fonte dell’obbligazione suddetta …” (pag. 18); C) infine, ove fosse rimaste accertato che l’opera era stata eseguirà durante il periodo di occupazione temporanea,che in base ai risultati delle precedenti analisi,doveva valutarsi altresì il dato in questione,e stabilirsene “le implicazioni al fine di accertare la sussistenza dell’illecito, il momento della sua integrazione,e la sua riferibilità all’IACP di Cosenza” (pag. 19). Al mandato in tali termini ricevuto si è puntualmente attenuta la Corte di appello di Catanzaro,la quale ha accertato anzitutto, e senza alcuna contestazione dell’ATERP, che: a) il comune di Rossano con delibera consiliare 144/1977 dopo aver localizzato le aree per realizzare gli alloggi popolari le ha assegnati agli IACP con riserva di stipulare la convenzione per lei concessione del diritto di superficie L. n. 865 del 1971, ex art. 35; la quale comporta ai sensi del successivo art. 60 “l’affidamento all’IACP, anche mediante una concessione, la realizzazione di un’opera pubblica, e la delega nello stesso tempo di gli oneri concernenti la procedura ablatoria (Cass. 6769/2009 cit.), ovvero in alternativa l’attribuzione a detto istituto della facoltà di procedere direttamente all’acquisizione delle aree in nome e per conto dei comuni, d’intesa con questi ultimi, b) l’ATERP ha conseguito il decreto di occupazione temporanea in nome proprio ed in tale qualità si è immesso nel possesso dei fondi redigendo lo stato di consistenza ed attuandone l’irreversibile trasformazione nell’opera di edilizia residenziale preventivata dalla dichiarazione di p.u.” (cfr. relazione). Dal combinato disposto della L. n. 865 del 1971, artt. 35 e 60, ha tratto quindi la conseguenza che delle due ipotesi previste da detta normativa – acquisizione diretta delle aree per la costruzione degli alloggi (sia pure in nome e per conto dei comuni); delega da parte di questi ultimi all’acquisizione- nel caso si era verificata la prima più sfavorevole ipotesi per l’ATERP che aveva proceduto direttamente all’acquisizione (mediante espropriazione), tant’è che aveva ottenuto il decreto di occupazione in suo nome, si era immesso nel possesso degli immobili e li aveva trasformati nel programma edilizio previsto dalla dichiarazione di p.u.. Per tale ragione deve nel caso trovare applicazione la giurisprudenza che ha avuto inizio con la nota decisione 1464/1983 delle Sezioni Unite,è stata successivamente ribadita ancora dalle Sezioni Unite con le decisioni 3940/1388 e 10922/1595 e da ultimo nuovamente confermata dalla decisione 24397/2007,anche perchè tratta direttamente dal precetto posto dall’art. 2043 cod. civ. che “Nell’ipotesi di occupazione appropriativa, dell’illecito risponde sempre e comunque l’ente che ha posto in essere le attività materiali, di apprensione dei bene e di esecuzione dell’opera pubblica, cui consegue il mutamento dei regime di appartenenza del bene, potendo solo residuare, qualora lo stesso (come delegato, concessionarie od appaltatore) curi la realizzazione di un’opera di pertinenza di altra amministrazione, la responsabilità concorrente di quest’ultima, da valutare sulla base della rilevanza causale delle singole condotte”: salvi restando i rapporti interni fra i due enti che rilevano esclusivamente ai fini di eventuale rivalsa nei confronti dell’altro, ma giammai ad eliminare o ad escludere la propria responsabilità nei confronti del proprietario dell’immobile appreso ed irreversibilmente trasformato in assenza del decreto ablativo. E sempre per questa ragione la Relazione ha osservato che in conseguenza di tale non contestato accertamento della Corte di appello, l’ATERP non aveva alcun interesse a contestare la seconda delle ipotesi previste: dal L. n. 865 del 1971, artt. 35 e 60, di delega da parte del comune all’acquisizione delle aree e realizzazione degli alloggi, perchè più favorevole ad esso ente che incorreva nei confronti del proprietario in una responsabilità eventualmente concorrente”. con quella del comune delegante: così come affermato proprio dalla decisione 10922/1955 delle Sezioni Unite tutte le volte in cui l’IACP sia delegato,come nella fattispecie anche all’acquisizione delle aree e, quindi necessariamente “al compimento dell’espropriazione”. In tale ipotesi, il fatto che l’opera sia stata ultimata in periodo di occupazione legittima non esonera definitivamente il delegato da responsabilità, perchè proprio su di lui ricade, questa volta, il predetto onere di armonizzare attività materiale e attività amministrativa, facendo sì che il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e che quindi la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità: altrimenti essa degrada in illecito, di cui il soggetto, delegato anche alla cura dell’espropriazione, non può non rispondere per il suo colpevole comportamento omissivo” (cfr. sent. cit. p. 2.7). Pertanto anche sotto tale profilo il ricorso principale va respinto, ed assorbito quello incidentale, l’ATERP rimasta soccombente va condannata al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti,rigetta il principale ed assorbito l’incidentale, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dei comune in complessivi Euro 8.200,00 di cui Euro 8.000,00 per onorario di difesa, ed in favore della Regione in complessivi Euro 7.200,00 di cui Euro 7.000 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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