Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7198 del 21/03/2017
Cassazione civile, sez. III, 21/03/2017, (ud. 15/02/2017, dep.21/03/2017), n. 7198
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 27079 del ruolo generale dell’anno
2015, proposto da:
B.T., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta
procura in calce al ricorso, dall’avvocato Vittorio Di Martino
(C.F.: DMR VTR 43A30 B429Z);
– ricorrente –
nei confronti di:
CAEP S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante
pro tempore, A.D. rappresentato e difeso, giusta procura a
margine del controricorso, dall’avvocato C.G. (C.F.:
(OMISSIS));
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 493/2015 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata il 21/04/2015;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15
febbraio 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatto
MOTIVI
Ad avviso del collegio il presente ricorso comporta l’esame di questioni di diritto di particolare rilevanza, ed in particolare di quella, posta nel secondo motivo di ricorso, delle condizioni perchè possa ritenersi legittima la previsione contrattuale, nelle locazioni per uso diverso da quello abitativo, di un canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto, nonchè del relativo onere di allegazione e prova, in relazione alla quale l’indirizzo della sezione non appare del tutto consolidato.
La questione risulta invero analiticamente affrontata in una recente decisione di questa sezione (la n. 22909 del 10 novembre 2016), che esamina la genesi dell’indirizzo prevalente, dando conto di alcune pronunzie apparentemente dissonanti, esprimendo alcune puntualizzazioni che potrebbero ritenersi in qualche modo innovative, e che è opportuno siano sottoposte a verifica nel contraddittorio partecipato della pubblica udienza, anche in considerazione della esistenza di altre successive decisioni della medesima sezione (quali la n. 23195 del 15 novembre 2016), che sembrano invece richiamarsi ancora all’indirizzo tradizionale, senza tener conto delle suddette puntualizzazioni.
Appare pertanto opportuno rimettere gli atti al Presidente titolare della Sezione, perchè valuti la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 375 c.p.c., u.c., per l’assegnazione del ricorso alla trattazione in pubblica udienza.
PQM
La Corte:
dispone trasmettersi gli atti al Presidente titolare della Sezione perchè valuti la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 375 c.p.c., u.c., per l’assegnazione del ricorso alla trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017